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Ordinanza

Ordinanza n. 15458/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del decreto Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo - Ministero del Turismo 27 novembre 2025, protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769; 2) di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale provvedimento, comunque compresi la cd. graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, nonché degli atti e verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale (allo stato non conosciuti). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MACUGNAGA TRASPORTI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L. il 2 aprile 2026: per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento, oltre agli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo anche: 3) del verbale cumulativo della Commissione giudicatrice n. 5 del 2 luglio 2025 relativo (anche) alla seduta n. 18 del 30 giugno 2025 cui è allegata la scheda di valutazione della proposta di Macugnaga Trasporti e Servizi soc. coop. a r.l. (doc. 28, pag. 13) giudicata «non ammissibile» mediante l’attribuzione di 35 punti, di cui: 0 punti per gli impegni bancari (A1); 30 punti per il DSCR (A2); 5 punti per il livello di dettaglio della documentazione tecnica (B1); 0 punti per le autorizzazioni (B1); 0 punti per la premialità; 4) della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup D.ssa Benedetto Rizzo (doc. 31) e del relativo allegato in formato excel contenente la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili (doc. 32); 5) all’occorrenza, ove ritenuta di contenuto provvedimentale, della comunicazione del Dirigente dell’Ufficio I del Ministero del Turismo Prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 41637 del 23 marzo 2026 (doc. 34); 6) di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tali citati provvedimenti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. in data 11 maggio 2026: per l’annullamento a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LATEMAR CAREZZA S.R.L. il 14 maggio 2026: per l’annullamento, in parte qua, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza S.p.A., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato. nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza S.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VAL FIORENTINA S.P.A. il 16 maggio 2026: per l’annullamento degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202601158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero del Turismo del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale; graduatoria e atti di valutazione, inclusi quelli gravati con motivi aggiunti e ricorsi incidentali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente principale contesta l’esito della procedura di assegnazione dei contributi per il settore Alpi, chiedendo l’annullamento del decreto del 27 novembre 2025, della graduatoria del 20 novembre 2025 e degli atti valutativi. Sostiene di avere diritto a 76 punti, anziché al punteggio attribuitole, così da collocarsi al settimo posto, e denuncia inoltre, con l’ottavo motivo dei motivi aggiunti, una violazione procedurale relativa al rimpallo tra Commissione e RUP nell’estate del 2025. I ricorsi incidentali di Carosello Tonale, Latemar Carezza e Val Fiorentina contestano a loro volta i punteggi loro assegnati e rivendicano punteggi superiori, rispettivamente almeno 90 punti più 10 premiali, 90 punti più 10 premiali e 96 punti. L’ordinanza non decide il merito di tali censure: rileva invece la necessità di integrare il contraddittorio rispetto agli operatori ammessi a finanziamento nel settore Alpi, poiché l’eventuale accoglimento delle impugnative e, in particolare, della censura procedurale potrebbe incidere sulle loro posizioni.

La decisione

Il TAR non decide i motivi di ricorso né i ricorsi incidentali nel merito e rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Ritiene già integro il contraddittorio sul ricorso incidentale di Val Fiorentina, che ha dichiarato di avere notificato l’impugnativa a tutte le parti costituite e alle società ammesse al contributo per il settore Alpi fino alla posizione n. 27; respinge quindi la richiesta di disporre per tale ricorso la notifica per pubblici proclami. Dispone invece, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio per i motivi aggiunti della ricorrente principale e per i ricorsi incidentali di Carosello Tonale e Latemar Carezza nei confronti di tutti gli operatori ammessi a finanziamento per il settore Alpi. Per i motivi aggiunti della ricorrente principale, l’estensione anche alle prime sei società in graduatoria è disposta in via prudenziale, in considerazione della censura procedurale che potrebbe, se accolta, determinare la caducazione dell’intera graduatoria. Autorizza la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e il deposito della prova della pubblicazione entro i successivi 5 giorni; l’avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. La Segreteria comunicherà l’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto, invece, che in relazione al ricorso per motivi aggiunti e ai ricorsi incidentali di Carosello Tonale e Latemar Carezza S.r.l., avuto riguardo al tenore dei relativi petita e causae petendi, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell’art. 49, co. 1 cod. proc. amm., da individuarsi, per tutte e tre le impugnative, in tutti gli operatori ammessi a finanziamento per il settore Alpi

    Quando le domande e le censure possono incidere sulle posizioni degli operatori ammessi al finanziamento, il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i controinteressati interessati dall’impugnativa.

Massime di principio

  • Quando le domande e le censure proposte contro una graduatoria di finanziamento possono incidere sulle posizioni degli operatori ammessi, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati interessati dall’impugnativa.
  • Se una censura procedurale può comportare la caducazione dell’intera graduatoria, l’integrazione del contraddittorio può essere estesa in via prudenziale anche agli operatori la cui posizione non sarebbe direttamente incisa dalle sole censure relative al punteggio del ricorrente.
  • La notifica per pubblici proclami non deve essere disposta quando, in base alle notifiche dichiarate e agli atti, il contraddittorio risulta già integro rispetto ai controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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