Cassazione Penale, Sentenza n. 00214/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa valutazione dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia perché valuti la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità. L'altro motivo sul trattamento sanzionatorio è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che confermava la condanna per ricettazione di una bicicletta. L'imputato ha proposto due motivi: (1) omissione della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., formulata con il terzo motivo di appello e alla quale la sentenza non ha dato risposta; (2) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. In primo grado era stata riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen.; in appello la pena è stata rideterminata in 10 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con riconoscimento della predetta attenuante.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, se proposta e motivata dall'imputato, debba essere espressamente valutata dal giudice di appello; l'omessa risposta costituisce vizio di motivazione che determina l'annullamento con rinvio.
art. 648, quarto comma, cod. pen.
La Corte d'appello ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista da tale norma, qualificando il fatto "nel suo complesso di lieve entità" e rilevando elementi quali la giovane età dell'imputato, il disagio sociale e il percorso di reinserimento, usati per ridurre la pena.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a rispondere espressamente a ciascun motivo di impugnazione sollevato dalle parti: l'omessa valutazione di una specifica eccezione (qui l'applicazione dell'art. 131-bis) integra un vizio di motivazione che può portare all'annullamento con rinvio.
- La presenza in motivazione di fatti che paiono favorire l'applicazione di una causa di non punibilità (es. "lieve entità del fatto", giovane età, percorso di reinserimento) non sostituisce la necessità di una valutazione e decisione esplicita sul punto.
- Se la Cassazione annulla limitatamente alla mancata valutazione di una questione e rinvia, gli altri motivi di impugnazione correlati al trattamento sanzionatorio possono risultare assorbiti e saranno esaminati dalla corte di rinvio solo se pertinenti.
- In casi analoghi la difesa deve formulare chiaramente e motivare la richiesta di applicazione di una causa di non punibilità; il giudice d'appello deve valutare i presupposti fattuali e giuridici e motivare il rigetto o l'accoglimento.
- Il rinvio ad altra Sezione per nuovo esame è la conseguenza tipica quando la valutazione omessa è cruciale ai fini dell'eventuale non punibilità o della determinazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00126/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00127/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00128/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00129/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00131/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00134/2026 del 05/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →