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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34557/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., a seguito di concordato in appello. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento. Il testo non indica il reato contestato, la pena concordata né ulteriori dettagli fattuali.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Rileva che, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto le doglianze riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato. Sono invece inammissibili, tra le altre, le censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando privo di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello è ammesso per questioni riguardanti la formazione e il contenuto dell'accordo nei limiti indicati; non sono ammesse censure sui motivi rinunciati, sull'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. o sulla determinazione della pena, salvo che ne derivi l'illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    Nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che prevede che ".. la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

    La Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per censure concernenti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili, contro la sentenza di concordato in appello, le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
  • Le censure sulla determinazione della pena concordata sono inammissibili se non denunciano una sanzione illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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