Cassazione Penale, Ordinanza n. 29327/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per furto aggravato. Con un unico motivo ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che, al momento del fatto, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario richiedeva che le cose sottratte facessero parte della dotazione del veicolo e che, dunque, non potesse applicarsi retroattivamente l'interpretazione estensiva successivamente affermatasi, la quale ricomprende anche beni occasionalmente lasciati nel veicolo. Ha richiamato, a sostegno, i principi della Corte EDU sull'irretroattività della norma penale interpretata in senso estensivo sfavorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ne ha dichiarato l'inammissibilità. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sulla sussistenza della circostanza aggravante, richiamando un orientamento giurisprudenziale già formatosi e ripetutamente affermato prima della commissione del fatto. Secondo la Corte, ciò rendeva pienamente prevedibile il riconoscimento dell'aggravante e quindi inconferente il richiamo all'art. 7 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base di un orientamento interpretativo già esistente e prevedibile al momento del fatto, anche con riferimento ai beni sottratti dal veicolo.
art. 7 CEDU
Il divieto di applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole opera solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto.
Massime di principio
- In tema di circostanze aggravanti del furto, l'interpretazione giurisprudenziale che estende l'ambito applicativo della fattispecie può essere applicata al fatto pregresso quando risulti già consolidata o comunque ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato.
- Il principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 CEDU impedisce la retroattività dell'interpretazione penale sfavorevole solo se tale esito ermeneutico non era prevedibile per l'agente secondo il diritto vivente esistente al tempo del fatto.
- La censura fondata sulla pretesa novità dell'orientamento giurisprudenziale è infondata quando la decisione impugnata accerta che l'indirizzo interpretativo era già stato ripetutamente affermato in precedenza.
- Il ricorso che si limita a contestare la sussistenza di un'aggravante già adeguatamente motivata in appello, senza confrontarsi con il precedente giurisprudenziale richiamato, può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
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