Cassazione Penale, Sentenza n. 3021/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la qualificazione del fatto come tentato omicidio, contestando la ricostruzione della reiterazione dei colpi alla testa e richiamando gli esiti medico-legali che indicavano lesioni riconducibili a un unico colpo; il ricorrente sosteneva che la minore offensività della condotta avrebbe dovuto escludere l'animus necandi. (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto delle circostanze attenuanti (provocazione e attenuanti generiche, nonché richiamo all'art. 62-bis c.p.), ritenendo che gli atti persecutori della vittima verso la ex-moglie e i figli giustificassero una diminuzione della responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa l'esistenza dell'animus necandi basata sulla valutazione complessiva degli elementi (uso di una pesante mazza da baseball, parte vitale attinta, violenza dell'azione, intervento del correo armato, espressioni minacciose del ricorrente e prosecuzione dell'aggressione fino all'arrivo della Polizia). Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla provocazione e sulle attenuanti generiche: l'aggressione era collegata a una pretesa creditoria e risultava macroscopicamente sproporzionata rispetto ai presunti fatti ingiusti riferiti alla vittima; la sola condizione di incensuratezza non era idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce delle modalità particolarmente aggravate del fatto. Di conseguenza la condanna in appello (quattro anni e nove mesi di reclusione per tentato omicidio e porto ingiustificato di arma impropria/oggetto atto ad offendere) è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del merito esprime un giudizio di fatto sull'opportunità di concedere le attenuanti generiche e può motivare la decisione prendendo in considerazione l'elemento tra quelli indicati dall'art. 133 che ritiene prevalente; la motivazione del merito è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
La norma richiamata dal ricorrente per chiedere una mitigazione non è stata ritenuta applicabile nella pratica, in quanto la Corte ha ritenuto la condotta macroscopicamente sproporzionata rispetto ai fatti che il ricorrente adduceva come provocatori o giustificativi.
Principio giurisprudenziale sull'accertamento dell'animus necandi
La Corte ha richiamato la consolidata regola giurisprudenziale secondo cui, in assenza di ammissioni, l'animus necandi si desume dall'idoneità concreta dell'azione valutata ex ante con riferimento alle condizioni prevedibili dall'agente: natura del mezzo, parte del corpo colpita, reiterazione dei colpi, comportamento successivo e concomitante e altri elementi sintomatici.
Massime di principio
- Per accertare il dolo omicidiario (animus necandi) si valuta la complessiva idoneità offensiva dell'azione nel contesto pratico: tipo di arma, parte del corpo colpita, violenza impressa, presenza di un complice e manifestazioni verbali esplicite sono elementi chiave.
- Contrasti apparenti tra referti medico-legali (es. lesioni attribuite a un unico colpo) e dichiarazioni della vittima o di terzi possono essere risolti mediante valutazione globale delle prove; la Corte può ritenere comprovata la reiterazione comportamentale anche se alcune lesioni risultano provocate da un solo atto.
- La legittima difesa richiede la sussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità della reazione; un intervento preventivamente organizzato (viaggio, munirsi di arma, accordo con un complice) e finalizzato a una ritorsione esclude generalmente la scriminante.
- La provocazione e le attenuanti generiche possono essere escluse quando la reazione dell'imputato sia macroscopicamente sproporzionata rispetto al fatto ingiusto; la semplice condizione di incensuratezza non è sufficiente a compensare modalità esecutive particolarmente gravi.
- In sede di cassazione la valutazione di merito sulle prove e la scelta di quale elemento dell'art. 133 prevalga sono insindacabili purché la motivazione sia logica e non contraddittoria; per ribaltare la decisione è necessario mostrare specifiche fratture logiche nella motivazione del giudice di merito.
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