Cassazione Penale, Sentenza n. 16511/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione limitata alla confisca del telefono sequestrato: la ricorrente contestava la confisca sostenendo che non vi è prova che il telefono sia stato utilizzato per commettere il furto in abitazione, pertanto chiedeva l'annullamento della misura cautelare patrimoniale in relazione a quel bene
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il motivo proposto comportava una rivalutazione del materiale istruttorio (ricerca o ritenuta di fatti/ prove), operazione non consentita nella sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è stata applicata alla ricorrente; la Corte ricorda l'uso dell'art. 444 come titolo della decisione sostanziale ma non ha ritenuto possibile rinnovare la valutazione probatoria relativa alla confisca in sede di legittimità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è stata utilizzata per disporre l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione è preclusa la rivalutazione del materiale istruttorio: i motivi che si limitano a contestare la valutazione delle prove sono inammissibili; gli appelli devono sollevare questioni di diritto o vizi propri della motivazione posti in termini rilevanti per la legge.
- Per impugnare una confisca davanti alla Corte di legittimità è necessario formulare un motivo che denunci un errore di diritto (es. illegittima applicazione della normativa sulla confisca, vizio di motivazione sotto il profilo giuridico, violazione di norme procedurali), non semplicemente sostenere l'assenza di prova in fatto.
- Quando la contestazione riguarda un bene (es. telefono) è utile documentare specifici profili giuridici: mancanza di nexus giuridico tra bene e reato, violazione delle garanzie procedurali nella acquisizione/sequestro, carenza di motivazione giuridica della confisca; tali profili sono più idonei a superare il filtro di ammissibilità.
- La decisione di patteggiamento (art. 444) limita in concreto lo spazio per le impugnazioni: contestazioni che richiedano nuovo accertamento dei fatti sono difficilmente proponibili in Cassazione.
- Rischi processuali: ricorsi inammissibili possono comportare condanne per spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; conviene pertanto valutare attentamente la formulazione dei motivi e privilegiare questioni di diritto o di legittimità procedurale.
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