Cassazione Penale, Ordinanza n. 35538/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Larino aveva condannato l’imputato per le contravvenzioni di cui agli artt. 26 e 97 del d.lgs. 81/2008, infliggendogli la sola ammenda di euro 1.666,67. L’imputato aveva presentato appello; poiché la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria non era appellabile, l’impugnazione era stata convertita in ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che l’atto era stato proposto tramite un difensore non iscritto nell’albo speciale previsto per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha ritenuto che la conversione dell’appello in ricorso non deroghi al requisito dell’abilitazione del difensore, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Non risultano esposti ulteriori motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore non iscritto all’albo speciale richiesto per il patrocinio in cassazione. Ha precisato che tale requisito si applica anche quando l’impugnazione originariamente proposta come appello sia convertita in ricorso per cassazione: ammettere una deroga consentirebbe di eludere gli obblighi previsti per chi propone correttamente il ricorso. Esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, la Corte, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna del Tribunale alla pena di euro 1.666,67 di ammenda.
Norme richiamate
È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; il requisito vale anche se il ricorso deriva dalla conversione di un appello.
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta, nel caso in cui non sia esclusa la colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo speciale abilitante al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
- La conversione in ricorso per cassazione di un appello proposto contro una sentenza non appellabile non esonera dal rispetto dei requisiti di abilitazione del difensore richiesti per il ricorso in cassazione.
- In caso di inammissibilità, l’esclusione della condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende presuppone l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
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