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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5453/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge per violazione del principio devolutivo: il reclamante (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa) aveva impugnato la decisione del Magistrato di sorveglianza solo con riferimento al riconoscimento del rimedio risarcitorio per il periodo compreso tra il 29/04/2014 e il 10/11/2016 e relativo alla casa circondariale di Catania-Bicocca. Il Tribunale di sorveglianza, invece, ha riconsiderato e rideterminato il risarcimento anche per ulteriori periodi e per altre carceri, andando oltre lo "scope" del reclamo (ultra petita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che il reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza abbia natura impugnatoria e sia soggetto al principio devolutivo, per cui il giudice d'appello è vincolato alle censure dedotte. Poiché il Tribunale di sorveglianza ha esaminato periodi e sedi non oggetto del reclamo, ha deciso ultra petita. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio corretto dai vizi riscontrati.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Articolo richiamato quale fonte del "rimedio risarcitorio" che può tradursi in riduzione di pena per detenzione in condizioni lesive; il provvedimento impugnato concerne il riconoscimento di tale rimedio

  • Principio devolutivo (giurisprudenza di legittimità, es. Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020; Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019)

    Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020; Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019

    Il reclamo avverso i provvedimenti in materia di art. 35-ter ha natura impugnatoria e quindi il giudice d'appello è vincolato al thema decidendum rappresentato dalle censure espresse nel reclamo; chi impugna deve specificare i motivi e il giudice non può decidere ultra petita

Massime di principio

  • Il reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza è un mezzo impugnatorio soggetto al principio devolutivo: il giudice d'appello può decidere soltanto sui punti e sui periodi effettivamente dedotti nel reclamo.
  • Chi propone il reclamo (sia la Procura sia la parte privata) deve indicare con chiarezza i periodi, le sedi detentive e i motivi specifici di doglianza; la vaghezza o l'ampiezza non dedotta può impedire al giudice d'appello di estendere la cognizione.
  • Se il giudice d'appello decide oltre quanto richiesto (ultra petita), la decisione è annullabile in Cassazione e la causa va rinviata per nuovo esame conforme ai limiti dell'impugnazione.
  • Se una parte intende che siano valutati ulteriori periodi o carceri, deve espressamente chiedere tale valutazione nel reclamo o in altri rimedi procedurali; altrimenti il giudice di secondo grado non può legittimamente porre mano a quelle questioni.
  • Errori materiali (per esempio il riconoscimento di detenzione in una sede in cui l'interessato non è mai stato) costituiscono elementi utili per l'impugnazione e rafforzano la tesi di eccesso di potere o di valutazione difforme dai limiti del reclamo.

Testo integrale

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