Cassazione Penale, Sentenza n. 05150/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2025 che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del 20/05/2025 con cui l'Amministrazione Penitenziaria aveva applicato a Pandetta il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis lett. a) Ord. pen. Il ricorrente contestava: 1) l'assenza di prova della concreta compromissione della sicurezza e dell'ordine dell'istituto; 2) la mancata prova della sua responsabilità per l'episodio del 2/5/2025 (telefoni e stupefacenti); 3) l'uso, da parte del Tribunale, di elementi ulteriori rispetto a quelli del decreto impugnato; 4) la qualificazione dei fatti come mere infrazioni disciplinari non idonee al regime particolare; 5) l'irrilevanza, ai fini della misura, della presunta regressione del percorso trattamentale e la carenza di esigenze cautelari concrete.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di sorveglianza e dell'Amministrazione Penitenziaria secondo cui le condotte reiterate del detenuto, anche in diversi istituti (possesso di smartphone e stupefacenti, frasi minacciose e oltraggiose, introdursi in celle altrui, tentativo di occultare/distruggere prove), integrano una situazione tale da turbare l'ordine e compromettere la sicurezza dell'istituto. La Corte ha inoltre chiarito che il regime di sorveglianza particolare ha finalità anche preventiva/cautelare e può applicarsi anche in assenza di eventi sovversivi consumati, quando la condotta alteri l'ordine carcerario. L'aggiunta, da parte del Tribunale, di ulteriori comportamenti rispetto a quelli indicati dall'Amministrazione è stata considerata argomento ad adiuvandum e non idonea a compromettere la decisione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), artt. 14-bis e ss.
L'art. 14-bis individua i presupposti del regime di sorveglianza particolare: comportamenti che compromettano la sicurezza o turbino l'ordine dell'istituto, impediscano con violenza/minaccia l'attività degli altri o sfruttino soggezione. Il regime ha natura disciplinare e finalità di impedire la protrazione di tali comportamenti.
Regola il procedimento in contraddittorio davanti alla magistratura di sorveglianza e la possibilità di verifica giurisdizionale, con provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione in caso di fondate ragioni dell'interessato.
Conferma che il contenuto delle restrizioni del regime dimostra la sua funzione preventiva/cautelare, quindi applicabile anche quando la condotta non abbia concretamente causato eventi sovversivi ma abbia alterato l'ordine.
artt. 4 e 5 legge 22 marzo 1865, n. 2248, all. E
Limiti al sindacato del giudice sull'atto amministrativo: la magistratura può controllare la legittimità ma non sindacare il merito del provvedimento amministrativo, soprattutto in tema di misure che incidono sulla libertà personale, nei limiti imposti dall'art. 13 Cost.
art. 13 Cost.
Richiamata come principio di garanzia dell'inviolabilità della libertà personale, a cui il controllo giudiziale deve guardare.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal difensore (vizi di motivazione e violazioni di legge).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ampiezza dell'illustrazione dei motivi nel ricorso, richiedendo sinteticità nella motivazione.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il regime di sorveglianza particolare può essere legittimamente applicato anche per ragioni preventive: non è necessario che la condotta abbia già prodotto eventi sovversivi, basta che costituisca alterazione dell'ordine o della sicurezza dell'istituto.
- Condotte reiterate e contestazioni disciplinari in più istituti rafforzano la valutazione del rischio di reiterazione e giustificano l'applicazione del regime, specialmente se accompagnate da atteggiamenti intimidatori verso il personale o la collettività carceraria.
- Il Tribunale di sorveglianza esercita un controllo di legittimità sull'atto amministrativo; può richiamare ulteriori elementi a sostegno della decisione (argomenti ad adiuvandum) ma non può sostituirsi all'Amministrazione nel sindacare il merito originario del provvedimento.
- Per contestare efficacemente il regime, il ricorrente deve proporre censure specifiche e dimostrare, con elementi probatori concreti, l'assenza del requisito del turbamento dell'ordine o della responsabilità personale per gli episodi contestati; semplici affermazioni generiche o una rivalutazione del merito sono inefficaci e rendono il ricorso inammissibile.
- La rilevanza disciplinare di fatti che possono dar luogo anche a procedimento penale sussiste indipendentemente dall'esito penale: il tentativo di occultare prove o ostacolare controlli è valutabile ai fini del regime particolare.
- Argomentazioni circa la regressione del percorso rieducativo possono essere utilizzate legittimamente per valutare la pericolosità e la proporzionalità della misura, purché non sostituiscano i presupposti giuridici richiesti dalla norma.
- In fase difensiva è strategico focalizzarsi su: contestazione puntuale dei fatti con prove e testimonianze, dimostrazione di episodicità e di adeguato percorso trattamentale, contestazione di vizi procedurali o della sproporzione temporale della misura.
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