Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05150/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/06/2025 che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del 20/05/2025 con cui l'Amministrazione Penitenziaria aveva applicato a Pandetta il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis lett. a) Ord. pen. Il ricorrente contestava: 1) l'assenza di prova della concreta compromissione della sicurezza e dell'ordine dell'istituto; 2) la mancata prova della sua responsabilità per l'episodio del 2/5/2025 (telefoni e stupefacenti); 3) l'uso, da parte del Tribunale, di elementi ulteriori rispetto a quelli del decreto impugnato; 4) la qualificazione dei fatti come mere infrazioni disciplinari non idonee al regime particolare; 5) l'irrilevanza, ai fini della misura, della presunta regressione del percorso trattamentale e la carenza di esigenze cautelari concrete.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di sorveglianza e dell'Amministrazione Penitenziaria secondo cui le condotte reiterate del detenuto, anche in diversi istituti (possesso di smartphone e stupefacenti, frasi minacciose e oltraggiose, introdursi in celle altrui, tentativo di occultare/distruggere prove), integrano una situazione tale da turbare l'ordine e compromettere la sicurezza dell'istituto. La Corte ha inoltre chiarito che il regime di sorveglianza particolare ha finalità anche preventiva/cautelare e può applicarsi anche in assenza di eventi sovversivi consumati, quando la condotta alteri l'ordine carcerario. L'aggiunta, da parte del Tribunale, di ulteriori comportamenti rispetto a quelli indicati dall'Amministrazione è stata considerata argomento ad adiuvandum e non idonea a compromettere la decisione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), artt. 14-bis e ss.

    L'art. 14-bis individua i presupposti del regime di sorveglianza particolare: comportamenti che compromettano la sicurezza o turbino l'ordine dell'istituto, impediscano con violenza/minaccia l'attività degli altri o sfruttino soggezione. Il regime ha natura disciplinare e finalità di impedire la protrazione di tali comportamenti.

  • art. 14-ter ord. pen.

    Regola il procedimento in contraddittorio davanti alla magistratura di sorveglianza e la possibilità di verifica giurisdizionale, con provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione in caso di fondate ragioni dell'interessato.

  • art. 14-quater ord. pen.

    Conferma che il contenuto delle restrizioni del regime dimostra la sua funzione preventiva/cautelare, quindi applicabile anche quando la condotta non abbia concretamente causato eventi sovversivi ma abbia alterato l'ordine.

  • artt. 4 e 5 legge 22 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Limiti al sindacato del giudice sull'atto amministrativo: la magistratura può controllare la legittimità ma non sindacare il merito del provvedimento amministrativo, soprattutto in tema di misure che incidono sulla libertà personale, nei limiti imposti dall'art. 13 Cost.

  • art. 13 Cost.

    Richiamata come principio di garanzia dell'inviolabilità della libertà personale, a cui il controllo giudiziale deve guardare.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal difensore (vizi di motivazione e violazioni di legge).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ampiezza dell'illustrazione dei motivi nel ricorso, richiedendo sinteticità nella motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il regime di sorveglianza particolare può essere legittimamente applicato anche per ragioni preventive: non è necessario che la condotta abbia già prodotto eventi sovversivi, basta che costituisca alterazione dell'ordine o della sicurezza dell'istituto.
  • Condotte reiterate e contestazioni disciplinari in più istituti rafforzano la valutazione del rischio di reiterazione e giustificano l'applicazione del regime, specialmente se accompagnate da atteggiamenti intimidatori verso il personale o la collettività carceraria.
  • Il Tribunale di sorveglianza esercita un controllo di legittimità sull'atto amministrativo; può richiamare ulteriori elementi a sostegno della decisione (argomenti ad adiuvandum) ma non può sostituirsi all'Amministrazione nel sindacare il merito originario del provvedimento.
  • Per contestare efficacemente il regime, il ricorrente deve proporre censure specifiche e dimostrare, con elementi probatori concreti, l'assenza del requisito del turbamento dell'ordine o della responsabilità personale per gli episodi contestati; semplici affermazioni generiche o una rivalutazione del merito sono inefficaci e rendono il ricorso inammissibile.
  • La rilevanza disciplinare di fatti che possono dar luogo anche a procedimento penale sussiste indipendentemente dall'esito penale: il tentativo di occultare prove o ostacolare controlli è valutabile ai fini del regime particolare.
  • Argomentazioni circa la regressione del percorso rieducativo possono essere utilizzate legittimamente per valutare la pericolosità e la proporzionalità della misura, purché non sostituiscano i presupposti giuridici richiesti dalla norma.
  • In fase difensiva è strategico focalizzarsi su: contestazione puntuale dei fatti con prove e testimonianze, dimostrazione di episodicità e di adeguato percorso trattamentale, contestazione di vizi procedurali o della sproporzione temporale della misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.