Cassazione Penale, Ordinanza n. 39482/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello di condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in sostanza una riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito, miravano a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e risultavano inoltre generiche perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di condanna in appello; la decisione di legittimità non ne esamina il merito, ma prende atto della condanna per tale fattispecie.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già valutate dai giudici di merito senza indicare specifici errori della motivazione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova e alternativa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Le doglianze devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: la mera genericità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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