Cassazione Penale, Sentenza n. 34776/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Agostinelli era accusato di furto aggravato per aver manomesso il contatore del Consorzio di Bonifica della Capitanata e prelevato acqua dalla rete consortile. In primo grado il Tribunale di Foggia lo ha condannato; la Corte d'appello di Bari ha invece assolto ritenendo il fatto non penalmente rilevante (avrebbe qualificato la condotta come utilizzo eccessivo di acqua pubblica). Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per errata applicazione della legge penale, sostenendo che si trattava di un attingimento abusivo di acqua convogliata in acquedotto/condutture del consorzio mediante manomissione del contatore, quindi integrativo di furto e non di illecito amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come furto: le acque oggetto del prelievo erano convogliate nelle condutture del consorzio e, tramite la manomissione del contatore, si è realizzato un profitto consistente nel mancato pagamento del corrispettivo, con mutamento della disponibilità economica del bene. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di furto. La Corte ha ritenuto che l'appropriazione di acqua convogliata tramite manomissione del contatore integri gli estremi del furto quando dal prelievo derivi un profitto economico e un'effettiva sottrazione del bene al gestore.
art. 17 R.D. n. 1775/1933
art. 17 R.D. n. 1775/1933
Norma che sanziona l'attingimento abusivo di acque pubbliche. La Corte distingue tra acque 'pubbliche' naturali, per le quali l'illecito è amministrativo, e acque convogliate in acquedotto, che possono integrare reato di furto.
art. 23, comma 4, d.lgs. n. 152/1999
art. 23, comma 4, d.lgs. n. 152/1999
Modifica normativa rilevante ai fini della qualificazione delle acque; utilizzata per definire il perimetro tra acque pubbliche naturali e acque destinate e gestite da soggetti pubblici/privati.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 238/1999
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 238/1999
Estende la nozione di acque assimilate alle 'acque raccolte in invasi o cisterne', utile al fine di stabilire se l'acqua sia qualificabile come pubblica naturale o come bene convogliato e destinato.
Richiamata per la definizione normativa di 'acque pubbliche' e per distinguere acque naturali da acque convogliate/gestite con valore economico.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 53984/2017 (Amoroso)
Sez. 5, n. 53984 del 26.10.2017
Precisa la distinzione tra acque pubbliche naturali (illecito amministrativo) e acque convogliate in acquedotto che, se sottratte abusivamente, possono integrare furto.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 34455/2018 (Di Falco)
Sez. 5, n. 34455 del 05.03.2018
Pone la distinzione interna alla categoria delle acque convogliate tra allaccio abusivo (mutamento della destinazione e profitto: furto) e uso irregolare dell'acqua destinata alla pubblica fruizione (impossessamento in misura eccessiva: diversa rilevanza).
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 38098/2019
Sez. 5, n. 38098 del 20.05.2019
Conferma l'ulteriore distinzione: l'allaccio abusivo che crea una nuova utenza e il risparmio sul corrispettivo costituiscono elementi tipici del furto.
Massime di principio
- Distinguere rapidamente se l'acqua è 'pubblica' in senso naturale (sotterranea/superficiale/invasi) o se è convogliata in acquedotti/condutture gestite: solo nel primo caso prevale l'illecito amministrativo per attingimento abusivo.
- Se l'acqua è convogliata e destinata dalla gestione (acquedotti, consorzi), l'appropriazione mediante manomissione del contatore o allaccio abusivo tende a integrare il reato di furto quando dall'atto deriva un profitto economico (es. mancato pagamento).
- Occorre distinguere tra 1) costituzione di una utenza/ allaccio abusivo con mutamento della destinazione e profitto (configurabile come furto) e 2) semplice prelievo in misura eccessiva o con modalità diverse da quelle consentite senza cambiare la destinazione (potenzialmente illecito amministrativo o altra fattispecie).
- La manomissione del contatore è elemento sintomatico di volontà di appropriazione e di conseguente profitto e quindi rafforza la qualificazione come furto.
- In situazioni dubbie la valutazione richiede l'accertamento tecnico sulla natura delle condutture/impianto e sulla concreta incidenza economica del prelievo (es. risparmio sul corrispettivo); questi elementi determinano la rilevanza penale.
- In caso di decisione di merito favorevole alla qualificazione non penale, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per errata applicazione della legge penale; la Cassazione può rinviare per nuovo esame se annulla la sentenza.
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