Cassazione Penale, Ordinanza n. 23962/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che, nel giudicare il reato oggetto di processo, ha ritenuto di dover considerare la recidiva reiterata specifica sia nel calcolo del termine prescrizionale base ex art. 157, comma 2, c.p., sia nel calcolo del termine massimo in presenza di atti interruttivi ex art. 161, comma 2, c.p. In questo modo, secondo la sentenza impugnata, il reato non era ancora estinto per prescrizione alla data della pronuncia di appello, poiché il termine sarebbe spirato soltanto il 20 marzo 2028, oltre le sospensioni. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha sostenuto invece che la prescrizione fosse già maturata al 6 giugno 2025, perché l'aumento connesso alla recidiva reiterata avrebbe potuto incidere alternativamente o sul termine base o sul termine massimo, ma non su entrambi, altrimenti si sarebbe verificata una indebita duplicazione del medesimo elemento con violazione del ne bis in idem sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché contrastante con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, rileva sia ai fini della determinazione del termine prescrizionale base sia, in presenza di cause interruttive, ai fini del termine massimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva reiterata specifica incide sul termine prescrizionale base del reato come circostanza a effetto speciale.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata specifica incide anche sul calcolo del termine massimo di prescrizione.
art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
La Corte richiama il principio per escludere che la duplice considerazione della recidiva nel calcolo della prescrizione integri una violazione del ne bis in idem sostanziale.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, la recidiva reiterata specifica, quale circostanza a effetto speciale, può incidere cumulativamente sia sul termine prescrizionale base sia, quando vi siano atti interruttivi, sul termine massimo di prescrizione.
- La duplice rilevanza della recidiva nel calcolo della prescrizione non viola il ne bis in idem sostanziale, poiché la prescrizione non rientra nell'ambito di tutela dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU così come richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
- È inammissibile il ricorso che si fondi su un orientamento minoritario non più seguito quando la censura contrasti con un consolidato indirizzo della Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non emergono elementi idonei a escludere la colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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