Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rateizzazione presentate da una società gravata da un ingente debito per accise, sanzioni e accessori derivante da avvisi di pagamento doganali e cartelle esattoriali. L'Ufficio doganale aveva risposto limitandosi a indicare che la rateazione doveva essere chiesta all'agente della riscossione, mentre l'agente non aveva provveduto immediatamente; successivamente la rateazione era stata concessa in corso di causa. La contribuente aveva allora proposto due ricorsi in primo grado, uno contro la nota dell'Ufficio doganale e uno contro il silenzio-rifiuto dell'agente della riscossione. La CTP, preso atto della sopravvenuta rateazione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato entrambe le amministrazioni alle spese, ravvisando un colpevole ritardo nella formazione dei ruoli e nella notifica delle cartelle. La CTR, in appello, aveva confermato la cessazione della materia del contendere ma aveva riformato la sentenza solo sulle spese, disponendone la compensazione integrale. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 274/2005, sostenendo che la CTR avesse applicato un automatismo compensativo ormai escluso e non avesse considerato che fuori dalle ipotesi di definizione agevolata non opera più tale automatismo. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame delle ragioni della soccombenza virtuale, in particolare del ritardo imputato alle amministrazioni nella formazione dei ruoli e nell'emissione/notifica delle cartelle, oltre al preteso travisamento del fatto relativo alla presentazione dell'istanza di rateazione anche all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la premessa della CTR secondo cui, nel processo tributario, in caso di cessazione della materia del contendere, non sarebbe applicabile il criterio della soccombenza virtuale. Ha affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo compensativo, il giudice deve procedere a una valutazione concreta delle ragioni della cessazione e della loro eventuale imputabilità all'amministrazione, verificando la legittimità originaria degli atti e la colpa dell'ente ai fini della regolazione delle spese. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi avverso un atto ritenuto non impugnabile; la decisione però non si fonda su tale norma, ma sulla disciplina delle spese in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 19 del d.P.R. n. 602/1973
È indicato come base normativa per la competenza dell'agente della riscossione a concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005 non prevede più un automatismo compensativo; impone al giudice di motivare in concreto sulla regolazione delle spese, verificando se la cessazione della materia del contendere giustifichi o meno la compensazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi; il motivo è rimasto assorbito.
È richiamato nei motivi di appello delle amministrazioni per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione.
Massime di principio
- In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, la regolazione delle spese non può essere affidata a un automatismo compensativo: il giudice deve compiere una valutazione concreta delle ragioni sopravvenute che hanno estinto la lite.
- La soccombenza virtuale resta applicabile anche quando il giudizio si estingua per sopravvenienze, e deve essere usata per stabilire le spese ogni volta che occorra verificare se la lite sarebbe stata decisa in favore di una delle parti sul merito originario.
- La compensazione delle spese è legittima solo se l'estinzione del giudizio deriva da un fatto sopravvenuto non imputabile all'amministrazione; occorre quindi accertare l'assenza di illegittimità originaria degli atti e di condotta colposa dell'ente.
- Quando la sopravvenuta definizione della pretesa soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del contribuente, il giudice deve comunque verificare, ai fini delle spese, se l'iniziativa processuale sia stata resa necessaria da un comportamento dell'ufficio o dell'agente della riscossione.
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