Cassazione Penale, Ordinanza n. 25072/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La statuizione di merito della sentenza d'appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, escluso la recidiva e rideterminato la pena in mesi nove di reclusione per il reato tributario di cui all'art. 5 d.P.R. n. 74 del 2000. Deduceva tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo non proponibile in cassazione perché nuovo, non avendo l'imputato chiesto il beneficio né in appello né nelle conclusioni del secondo grado; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché anch'esso nuovo, non essendo stata domandata la sospensione condizionale in appello; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, calcolata la sospensione del termine di prescrizione, il reato si era comunque prescritto solo dopo la data della sentenza impugnata, e comunque l'inammissibilità del ricorso impediva di rilevare d'ufficio la causa estintiva maturata dopo la decisione di merito.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 74 del 2000
indica il reato tributario oggetto di condanna, rispetto al quale è stata rideterminata la pena in appello.
la causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se era già vigente al momento della decisione d'appello e non era stata richiesta nei motivi di appello o nelle conclusioni.
preclude la proposizione in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello quando la norma invocata era già vigente al momento della decisione di secondo grado.
la sospensione condizionale della pena non può essere lamentata in cassazione se non è stata richiesta nel giudizio di merito; il giudice d'appello ha però un dovere di motivazione sul mancato esercizio del potere-dovere di concederla quando ne ricorrano i presupposti.
sono richiamati per il calcolo del termine di prescrizione, tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione.
la declaratoria delle cause di non punibilità è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Le questioni relative a cause di non punibilità o benefici che erano già proponibili in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; se non dedotte nel giudizio di merito, sono inammissibili come motivi nuovi.
- La sospensione condizionale della pena non può essere oggetto di censura in cassazione quando l'imputato non ne abbia fatto richiesta nei gradi di merito; il mancato esercizio del beneficio può essere sindacato solo nei limiti del devoluto.
- Se, alla data della sentenza impugnata, la prescrizione non era ancora maturata, la sopravvenuta estinzione del reato dopo la decisione di appello non può essere rilevata in presenza di un ricorso inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ai fini dell'art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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