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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36570/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore di fatto)

La controversia

La sentenza della Corte d'appello di Genova dell'11 dicembre 2025, pronunciata in sede di rinvio, aveva rideterminato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la pena dell'amministratore di fatto di una s.r.l. dichiarata fallita nel 2021, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta impropria, e aveva confermato la responsabilità di due socie per concorso nella distrazione di denaro, ricevuto su conti correnti a loro intestati. L'amministratore di fatto ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in un distinto procedimento per le medesime imputazioni relative alla stessa società; 2) l'omessa valutazione di tale assoluzione, che aveva escluso la sua qualità di amministratore di fatto; 3) l'erronea attribuzione di tale qualifica, in mancanza di stabilità, autonomia decisionale effettiva e sistematica ingerenza nella gestione. Le due socie hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la natura distrattiva dei rimborsi di finanziamenti da loro effettuati, evidenziando che i rimborsi erano avvenuti al più tardi nel 2016, mentre il dissesto si era verificato nel 2019 in seguito a rilevanti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate; hanno inoltre lamentato l'omessa valutazione della consulenza tecnica sui finanziamenti, della loro possibile natura di mutui, dell'assenza di altri creditori e del diverso trattamento del rimborso effettuato a un altro socio; 2) vizio di motivazione sul dolo, sostenendo che la consapevolezza dell'intento distrattivo non poteva essere desunta dalla sola ricezione delle somme; 3) in subordine, omessa pronuncia sulla richiesta di riqualificazione in bancarotta preferenziale, assumendo che la restituzione di finanziamenti soci a titolo di mutuo, se penalmente rilevante, avrebbe potuto integrare tale fattispecie. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'amministratore, poiché le censure non rientravano nei limitati motivi proponibili contro la sentenza di concordato. Ha accolto i primi due motivi delle socie, rilevando che la sentenza d'appello non aveva verificato il concreto contesto finanziario della società al momento dei rimborsi, la distanza temporale dal dissesto, le sue cause, la natura dei versamenti e la comparabilità con il rimborso all'altro socio; inoltre, aveva motivato solo apparentemente sul dolo delle concorrenti extranee. Il terzo motivo delle socie è rimasto assorbito.

La decisione

Il ricorso dell'amministratore di fatto è stato dichiarato inammissibile: contro la sentenza che ratifica il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto specifiche categorie di vizi, tra cui quelli relativi all'accordo, la difformità della decisione dalla richiesta, l'applicazione di pena illegale e la prescrizione maturata prima della sentenza; non sono invece consentite le censure relative ai motivi rinunciati o alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. L'amministratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. I ricorsi delle due socie sono stati accolti quanto ai primi due motivi, con assorbimento del terzo, e la sentenza è stata annullata limitatamente alle loro posizioni, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. La Corte ha rilevato l'insufficienza dell'accertamento sull'effettiva natura distrattiva dei rimborsi e sulla loro concreta pericolosità per la garanzia dei creditori, nonché l'assenza di un'adeguata verifica della consapevolezza delle concorrenti che il loro apporto determinasse un depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. possono essere fatti valere unicamente: 1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza che ratifica il concordato in appello è circoscritto ai vizi tassativamente individuati dalla giurisprudenza; restano precluse le censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Restano invece precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata declaratoria di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza che ratifica il concordato ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    di tal che l’impugnazione proposta dal Rossi deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 216, primo comma, nn. 1) e 2), legge fall.

    Si è tuttavia chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare.

    La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare richiede che la condotta depauperativa sia concretamente idonea a mettere in pericolo il patrimonio sociale quale garanzia dei creditori; la verifica va riferita alla situazione concreta e alla permanenza del pericolo sino all'apertura della procedura.

  • art. 223, primo e secondo comma, n. 2), legge fall.

    La sentenza impugnata ha altresì omesso di spiegare le ragioni per cui il rimborso del finanziamento erogato dall’altro socio della ELPA, Albino Cedrola, effettuato nelle stesse date di quelli effettuati in favore delle imputate, era stato invece ritenuto legittimo.

    Nel caso concreto, la Corte rileva che la valutazione dei rimborsi contestati doveva confrontarsi anche con il trattamento riservato a un rimborso effettuato nelle stesse date a un altro socio; il testo non formula un autonomo principio interpretativo dell'art. 223.

  • art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall.

    Il testo non contiene un passaggio che applichi o interpreti autonomamente questa disposizione.

    La disposizione è indicata come norma contestata, ma la motivazione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto: non ogni diminuzione del patrimonio sociale è penalmente rilevante, ma soltanto quella che, valutata ex ante alla luce del valore e delle caratteristiche dell'atto e della situazione finanziaria dell'impresa, sia concretamente idonea a pregiudicare la garanzia dei creditori.
  • L'assenza di un nesso causale tra la distrazione e il successivo fallimento non esclude il reato; tuttavia, la distanza temporale tra la condotta e l'insolvenza impone una verifica particolarmente rigorosa della concreta attitudine dell'atto a mettere in pericolo il patrimonio sociale, considerando anche il contesto finanziario in cui fu compiuto e le cause del dissesto.
  • Il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico: non richiede la consapevolezza dello stato d'insolvenza né lo scopo specifico di danneggiare i creditori, ma richiede la consapevole destinazione del patrimonio a fini estranei alla sua funzione di garanzia e la consapevolezza della pericolosità dell'operazione per gli interessi dei creditori.
  • Nel concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta distrattiva, il dolo richiede la volontarietà dell'apporto alla condotta dell'intraneus e la consapevolezza che tale apporto determina un depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non è necessaria la conoscenza dello stato di dissesto, che può però costituire un indice probatorio della rappresentazione della pericolosità.
  • La motivazione sulla bancarotta distrattiva deve valutare in modo coerente sia la concreta offensività della condotta sia l'elemento soggettivo, confrontandosi con gli elementi difensivi rilevanti sulla natura dei trasferimenti, sulla situazione finanziaria al momento dei pagamenti e sulle circostanze che hanno condotto al dissesto; non è sufficiente dedurre il dolo dalla sola ricezione delle somme.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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