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Sentenza

Sentenza del 23/02/2021 n. 23 - Comm. Trib. II grado di Trento

IRES - Costi - Deducibilità - Criterio di competenza - Eccezioni - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego della deduzione/registrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza sostenendo, implicitamente, che la ricezione del documento giustificativo giustificasse l'imputazione in un periodo diverso. La questione giuridica era se l'art. 109 TUIR consenta la detrazione solo per competenza o se possa derogarsi in base al momento di acquisizione del documento e quale soggetto abbia l'onere della prova in caso di eccezioni per impossibilità di quantificazione.

La decisione

La sentenza ha stabilito che l'art. 109 del TUIR impone il criterio di competenza per la deducibilità dei costi: i costi sono deducibili nell'esercizio di competenza indipendentemente dal momento in cui viene acquisito il documento giustificativo. Non è consentito al contribuente decidere unilateralmente il periodo di imputazione (per evitare possibili alterazioni dei risultati e meccanismi di compensazione tra esercizi). È ammessa una deroga solo quando la quantificazione del costo è stata impedita da circostanze oggettive; tale circostanza deve essere provata dal contribuente, che quindi ha l'onere della prova. In pratica il ricorso è stato respinto e l'Amministrazione finanziaria ha avuto ragione.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma è interpretata nel senso che la deducibilità delle componenti negative segue il principio di competenza e non può essere rimessa alla volontà del contribuente in relazione al momento di acquisizione del documento; le deroghe sono possibili solo per oggettiva impossibilità di quantificazione, con onere probatorio a carico del contribuente.

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi ai fini IRES segue il criterio di competenza: i costi vanno imputati all'esercizio cui si riferiscono i fatti produttivi, indipendentemente dalla data di ricezione della fattura o del documento.
  • Il semplice ritardo nell'acquisizione del documento giustificativo non consente di spostare la deduzione in un esercizio successivo; il documento non determina di per sé l'esercizio di imputazione.
  • È ammessa una deroga al criterio di competenza solo quando la quantificazione del costo è stata impedita da circostanze oggettive (es. impossibilità materiale o normativa di determinare l'ammontare nel periodo), e tali circostanze devono essere provate dal contribuente.
  • L'onere della prova grava sul contribuente: in caso di contestazione, spetta a lui dimostrare l'esistenza delle circostanze oggettive impeditive e il nesso temporale rilevante per la deroga.
  • Per evitare contestazioni: conservare documentazione che dimostri l'effettiva competenza temporale del costo e gli eventuali impedimenti oggettivi alla quantificazione nel periodo originario; annotare tempestivamente le ragioni e le prove dell'impossibilità di quantificare.
  • La possibilità di spostare costi tra esercizi per ragioni di convenienza è vietata: gli strumenti probatori e contabili devono riflettere fatti oggettivi e non scelte discrezionali del contribuente.

Testo integrale

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