Sentenza del 23/02/2021 n. 267 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - Risoluzione per mutuo dissenso Atto autonomo - Presupposto impositivo - Sussiste - Imposta in misura proporzionale - Si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce un atto autonomo quando non si fonda su clausole o condizioni contenute nel negozio originario; in tali casi si realizza un nuovo passaggio di ricchezza soggetto a tassazione. Perciò l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sulla risoluzione di un contratto per mutuo dissenso, con la tesi che la risoluzione non costituirebbe un atto autonomo tassabile ma mera estinzione dell'obbligazione originaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 28, comma 2
La norma è interpretata nel senso che la risoluzione del contratto per mutuo dissenso integra il presupposto impositivo e va assoggettata all'imposta in misura proporzionale quando rappresenti un nuovo passaggio di ricchezza non già previsto come effetto automatico del negozio originario.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di un contratto può essere considerata un atto autonomo e tassabile se non deriva da clausole o condizioni già previste nel contratto originario.
- Per valutare l'imponibilità occorre accertare se dalla risoluzione scaturisce un effettivo trasferimento di ricchezza o di vantaggio economico soggetto alla capacità contributiva.
- Se la risoluzione si limita ad attuare effetti già previsti contrattualmente (es. clausole risolutive, pattuizioni che disciplinano la fine del rapporto), l'imposta potrebbe non trovare applicazione come nuovo atto autonomo.
- È opportuno documentare chiaramente la natura dell'accordo di risoluzione (motivazioni, corrispettivi, effetti economici) per valutare il rischio fiscale e l'eventuale qualificazione come nuovo negozio imponibile.
- In caso di dubbio, considerare l'interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria o la predisposizione di atti che chiariscano l'assenza di trasferimenti di ricchezza soggetti a imposta.
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