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Sentenza

Sentenza del 23/02/2021 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

accertamento bancario professionisti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui ricostruiva i "compensi" del professionista esclusivamente sulla base dei movimenti bancari ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73, in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2011 che ha escluso il termine "compensi" dal meccanismo presuntivo; ne consegue l'annullamento (o rigetto dell'accertamento) nella parte basata su tale presunzione

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un avviso di accertamento fondato sul recupero a tassazione dei movimenti bancari del professionista, in quanto la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 non può essere applicata ai "compensi" del professionista in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2011; contestazione della possibilità di utilizzare la presunzione sia per i prelevamenti sia per i versamenti

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 600/73

    prima oggetto di una presunzione relativa per la ricostruzione dei redditi attraverso i movimenti bancari; la sentenza della Corte Costituzionale ha escluso che la categoria "compensi" rientri in tale presunzione, escludendo quindi l'uso dell'art. 32 per ricostruire i compensi di professionisti tramite versamenti o prelevamenti

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2011

    ha espunto il termine "compensi" dal disposto di cui all'art. 32 DPR 600/73, determinando la caducazione del meccanismo presuntivo con riferimento sia ai prelevamenti sia ai versamenti per la ricostruzione dei compensi del professionista

Massime di principio

  • Se l'amministrazione fiscale ricostruisce i compensi di un professionista esclusivamente attraverso la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 basata sui movimenti bancari, tale ricostruzione è vulnerabile in base alla Corte Costituzionale n. 228/2011: va impugnata dimostrando l'illegittimità dell'uso della presunzione per i "compensi".
  • La pronuncia della Consulta opera sia rispetto ai versamenti sia rispetto ai prelevamenti: non è sostenibile interpretare la sentenza come limitata ai soli prelevamenti; pertanto entrambi i tipi di operazione non possono essere automaticamente qualificati come compensi mediante art. 32.
  • In assenza di una presunzione valida, l'amministrazione deve fornire elementi di prova alternativi e specifici sulla natura dei movimenti (es. contratti, fatture non emesse, corrispondenza, pagamenti da clienti) per dimostrare che i versamenti costituiscono effettivi compensi non dichiarati.
  • Il contribuente/professionista deve conservare e produrre documentazione (registro clienti, parcelle, parcelle incassate, accordi, ricevute, prove di restituzioni o finanziamenti) per dimostrare la natura lecita e non imponibile di versamenti o il carattere non compenso di prelevamenti.
  • Se l'accertamento si fonda invece su altri strumenti probatori (es. controlli incrociati, documenti contabili, presunzioni diverse da art. 32), la pronuncia della Consulta non impedisce automaticamente l'uso di tali altri mezzi probatori; occorre valutare caso per caso.

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