Sentenza del 23/02/2021 n. 137 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Accertamento - Contestazione tempestiva del fatto genetico dell'ammortamento e successive annualità - Valori e criteri incontestati per un anno d'imposta, condizionano le annualità successive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva disconosciuto come deducibile una quota di ammortamento per "avviamento" di €30.922 iscritta a conto economico per l'anno 2013. I contribuenti hanno dimostrato che il fatto genetico (la nascita dell'avviamento) era avvenuto nel 2008 in occasione del conferimento del compendio aziendale dalla ditta individuale alla costituenda società e del passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria; l'Agenzia non aveva mai contestato i valori o i criteri adottati per l'anno 2008 entro i termini di decadenza. L'Agenzia impugnava la sentenza di I grado sostenendo la piena autonomia delle annualità e il potere di rettifica ex art.43 DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti: poiché l'Ufficio non aveva contestato tempestivamente (nell'anno 2008, in cui si era formato l'avviamento) il fatto genetico e i valori applicati, l'accertamento sulle quote di ammortamento portate in deduzione nelle annualità successive (tra cui il 2013) è viziato da decadenza e non è più eseguibile. Appello dell'Agenzia respinto; spese compensate.
Norme richiamate
DPR n.600/1973 art.43
Norma sul potere di rettifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria; la Commissione rileva che tale potere è soggetto a termini di decadenza e non consente di rettificare all'infinito quote di deduzione pluriennali se il fatto genetico non è stato contestato tempestivamente.
Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) art.12
Richiamata dai contribuenti per censurare la nullità dell'atto; nel giudizio la presunta violazione non ha inciso sul decisum principale e non ha consentito la riforma dell'accertamento.
Cassazione, sent. n. 9993/2018
Principio secondo cui l'autonomia dei periodi d'imposta non è assoluta: quando si tratta di costi deducibili frazionatamente (es. ammortamenti) e di situazioni geneticamente unitarie, la decadenza dell'Amministrazione per contestare il diritto alla deduzione matura con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento iscritto a bilancio; se il fatto genetico non è stato contestato in tempo, le quote successive non sono più contestabili.
Cassazione, sent. n. 4832/2015 e n. 21395/2017
sent. n. 4832/2015; sent. n. 21395/2017
Giurisprudenza richiamata in tema di efficacia espansiva del giudicato e limiti all'autonomia delle annualità: il giudicato su una annualità può estendersi ad altre quando si tratti di situazioni geneticamente unitarie.
Corte Costituzionale, sent. n. 280/2005
Richiamata dalla giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento sul tema della decadenza e delle garanzie procedural-tributarie; contribuisce alla logica secondo cui il diritto alla deduzione nel suo definitivo valore si riferisce all'anno in cui il costo è stato effettivamente sostenuto e contabilizzato.
Massime di principio
- Per costi deducibili frazionatamente (es. ammortamento avviamento) occorre verificare l'anno in cui si è formato il "fatto genetico" (anno in cui il costo è sorto e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio): se l'Amministrazione non lo ha contestato tempestivamente entro i termini di decadenza relativi a quell'anno, non può rettificare le quote delle annualità successive.
- Il principio di autonomia delle annualità fiscali non è assoluto: quando le annualità sono l'effetto di un'unica situazione genetica, il giudicato o la decadenza relativi all'anno originario possono estendersi alle annualità successive.
- La decadenza per contestare costi pluriennali matura, secondo l'orientamento di legittimità richiamato, con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo in cui il costo è stato sostenuto e contabilizzato; controllare sempre i termini concreti applicabili al caso.
- In difesa del contribuente: conservare e poter esibire documentazione che attesti la genesi del costo (atti di cessione/conferimento, riconciliazioni contabili, bilanci di passaggio tra regimi) così da poter opporre la decadenza ove l'Ufficio non abbia contestato quell'anno.
- In azione dell'Amministrazione: per contestare quote di ammortamento riferite a eventi "geneticamente unitari" è necessario aver contestato tempestivamente il fatto originario; in mancanza, l'accertamento sulle successive quote è vulnerabile per decadenza.
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