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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14989/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12 luglio 2024. Dal testo emerge che il ricorso investiva la valutazione della scriminante putativa: la difesa sosteneva, in sostanza, che la reazione dell'imputato fosse giustificata dall'erronea convinzione di dover reagire a un'aggressione o comunque a una situazione tale da legittimare l'uso della violenza. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali, respingendo la diversa ricostruzione difensiva in quanto smentita dalla dinamica dei fatti riferita dalle due guardie giurate, senza travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in base alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • La censura relativa alla scriminante putativa è inammissibile o comunque infondata quando si risolve in una diversa ricostruzione del fatto già logicamente e congruamente esclusa dal giudice di merito.
  • Non sussiste travisamento della prova se la corte di appello respinge la tesi difensiva valorizzando la dinamica dei fatti risultante dalle fonti testimoniali e tale motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica la disciplina dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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