Cassazione Penale, Sentenza n. 25595/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per omessa denuncia di trasferimento di armi sostenendo che le armi non sono mai state effettivamente trasferite dall'abitazione di Parma a quella di Berceto nonostante una denuncia formale; la denuncia di trasferimento sarebbe rimasta senza effetti perché mancavano l'autorizzazione e la comunicazione di avvenuto trasferimento. Ha inoltre dedotto, a titolo subordinato, l\'esistenza di un errore scusabile sulla norma penale (richiamando la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale) e ha osservato che il reato è istantaneo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dall\'esame delle denunce di detenzione presentate dal ricorrente (1993, 1996, 2003) è emersa un\'incongruenza e un quadro documentale incerto che lascia ragionevole dubbio sul fatto che le armi siano mai state effettivamente trasferite a Berceto. Considerato che non è possibile, a distanza di anni, compiere accertamenti integrativi senza pregiudizio per l\'imputato, la Corte ha deciso che il caso poteva essere deciso senza ulteriori indagini di fatto e, applicando l\'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 620, comma 1, lett. I), codice di procedura penale
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione per decidere il ricorso senza rinvio quando, sulla base degli atti, la controversia può essere risolta senza ulteriori accertamenti di fatto; in concreto ha permesso l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988
sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale
Invocata dal difensore come principio relativo all\'errore scusabile sulla norma penale; tuttavia la Corte di legittimità non ha basato la propria decisione su tale argomento, bensì sul difetto probatorio e l\'incertezza documentale
Massime di principio
- Se, sulla base della documentazione disponibile, permane un ragionevole dubbio sui fatti essenziali dell\'imputazione (es. che il trasferimento materiale non sia mai avvenuto), tale incertezza può giovare all\'imputato e condurre all\'annullamento della sentenza
- La Corte di Cassazione può decidere senza rinvio ai sensi dell\'art. 620 c.p.p. quando il giudizio può essere definito sulla base degli atti e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto
- Le dichiarazioni amministrative e le denunce precedenti del medesimo soggetto devono essere valutate nel loro insieme: incongruenze o rettifiche possono assumere rilievo decisivo sulla ricostruzione dei fatti
- L\'invocazione dell\'errore scusabile sulla norma penale (richiamando precedenti costituzionali) è una linea di difesa possibile, ma non sostituisce l\'esigenza probatoria relativa al fatto materiale contestato; la Corte deciderà in base alle ragioni che più efficacemente chiariscono l\'esistenza o meno del fatto
- Quando, a distanza di anni, non è possibile effettuare ulteriori accertamenti senza pregiudizio per l\'imputato, il principio di favore per l\'accusato può prevalere se la prova del fatto non risulta compiutamente acquisita
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