Cassazione Penale, Ordinanza n. 14752/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ritenendo che la conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione non sani il difetto originario di legittimazione tecnica. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale. La Corte rileva che il ricorso, qualificato come tale dalla Corte di appello, è stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La questione centrale non attiene al merito della condanna, ma alla legittimazione tecnica del difensore che ha firmato l'atto di impugnazione. La ricorrente ha quindi visto dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell'art. 613 c.p.p., con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato determina inammissibilità del ricorso.
Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non può essere applicato in modo da eludere i requisiti formali e sostanziali richiesti per il ricorso per cassazione, in particolare quelli di cui all'art. 613 c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
È la riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché il requisito di abilitazione tecnica è condizione formale essenziale dell'atto.
- La riqualificazione di un appello come ricorso per cassazione non sana la mancanza originaria di legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'atto.
- Il principio di conversione dell'impugnazione opera solo quando siano rispettati i requisiti formali e sostanziali del mezzo di gravame nella sua nuova qualificazione; esso non può tradursi in una sanatoria postuma di un'impugnazione geneticamente inammissibile.
- L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista comporta, in assenza di elementi contrari, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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