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Ordinanza

Ordinanza n. 384/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ --OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-; B) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ --OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-; C) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ --OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-; tutti di uguale contenuto e durata, con i quali è stato disposto nei confronti degli stessi, il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di ciascun provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della “-OMISSIS-”, si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-”; D) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: tre provvedimenti di DASPO del Questore, ciascuno della durata di tre anni, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale e alle strade adiacenti allo stadio in occasione delle partite casalinghe della squadra locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, tre provvedimenti di DASPO di identico contenuto e durata. Dagli atti emerge che i divieti, della durata di tre anni, riguardano l'accesso a tutto il territorio nazionale nei luoghi di svolgimento di manifestazioni calcistiche della FIGC, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana, nonché, in occasione delle partite casalinghe della squadra locale, alcune strade adiacenti allo stadio per tre ore prima e tre ore dopo gli incontri. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà conto delle contestazioni esaminate in sede cautelare, relative all'asserita irragionevolezza, sproporzione e travisamento dei fatti posti a fondamento dei DASPO.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando gli approfondimenti alla fase di merito. In sede di sommario esame ha ritenuto che le valutazioni della Questura non apparissero irragionevoli o sproporzionate né risultassero fondate su travisamenti di fatto. Il giudizio cautelare è stato fondato sull'istruttoria svolta dalla Questura, sugli atti della DIGOS e sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza prodotte in giudizio. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse dei ricorrenti, qualificato come essenzialmente ludico-ricreativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato ritenuto necessario l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un DASPO può essere negata quando, al sommario esame proprio della fase cautelare, le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza risultino supportate da un'istruttoria basata su atti degli organi investigativi e immagini di videosorveglianza, senza emergere irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un provvedimento di DASPO, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla partecipazione a manifestazioni sportive, qualificato come ludico-ricreativo.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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