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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35983/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili presso un immobile di proprietà del de cuius della ricorrente. L'impresa appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; gli eredi del committente proponevano opposizione chiedendo la revoca del decreto, la risoluzione del contratto per fatto o colpa dell'appaltatore o per inadempimento dello stesso, e il risarcimento dei danni per la sospensione/abbandono del cantiere. Il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento del residuo. In appello, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. perché generico e carente di specifici motivi, ma poi esaminava ugualmente il merito, confermando la sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello era invece specifico e autosufficiente, avendo individuato i capi impugnati, gli errori del primo giudice e le ragioni di dissenso; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà intrinseca, poiché la Corte d'appello aveva prima dichiarato inammissibile l'impugnazione e poi deciso nel merito, confermando la pronuncia di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'appello, dopo la riforma del 2012, è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e le relative doglianze, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Applicando tale criterio, ha ritenuto che i motivi di appello della ricorrente fossero sufficientemente specifici e colpissero la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Ha inoltre osservato che la stessa Corte d'appello, decidendo anche nel merito dopo aver dichiarato l'inammissibilità, aveva in sostanza dimostrato di aver compreso la portata delle doglianze. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, con le relative doglianze e una parte argomentativa che confuti la decisione di primo grado; non è necessario un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 434 c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    Per l'appello nel rito del lavoro vale il medesimo criterio di specificità: individuazione chiara dei capi censurati e delle ragioni di dissenso, senza formalismi né schema decisorio alternativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 342 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo con cui è stata dedotta la nullità della sentenza d'appello per contraddittorietà e violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per difetto/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione e della coerenza della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va valutata in modo sostanziale: è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi della sentenza impugnati, le questioni contestate e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
  • L'appello non richiede la redazione di un "progetto alternativo" di sentenza né l'uso di formule sacramentali; ciò che conta è una critica argomentata alla ratio decidendi della pronuncia appellata.
  • Se i motivi di gravame colpiscono l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado e consentono di comprendere l'oggetto della devoluzione, la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità è erronea.
  • La decisione d'appello che dichiari inammissibile l'impugnazione ma poi esamini e confermi il merito mostra, di regola, che le doglianze erano state comunque comprese e trattate, rafforzando il vizio della pronuncia di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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