Cassazione Civile, Ordinanza n. 21641/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento della coltivazione di mais OGM presso terreni condotti da un'azienda agricola. A seguito di tale accertamento, l'autorità amministrativa competente ha ordinato la trinciatura, l'interramento e la distruzione delle coltivazioni illecitamente impiantate, con ripristino dello stato dei luoghi a spese del destinatario. Il provvedimento è stato impugnato davanti al giudice amministrativo e, in appello, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso ritenendo legittima la misura sulla base della disciplina europea e nazionale in materia di coltivazione di OGM, del principio di precauzione e della prevalenza di salute e ambiente sulla libertà di iniziativa economica. Con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il soccombente ha dedotto, in sostanza, eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato: da un lato per avere omesso il rinvio pregiudiziale di validità alla Corte di giustizia sulla compatibilità della direttiva 2015/412 e degli atti UE richiamati; dall'altro per avere interpretato in modo errato il diritto dell'Unione, assumendo indebitamente la prevalenza del principio di precauzione e dei valori di salute e ambiente sulla libertà economica, senza considerare che il divieto di coltivazione di OGM sarebbe soggetto ai presupposti e ai limiti previsti dalle norme UE invocate dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione: quanto al rinvio pregiudiziale di validità, il giudice amministrativo aveva motivatamente escluso l'invalidità degli atti UE e la necessità di rimettere la questione alla Corte di giustizia, restando così nell'ambito dei poteri a lui spettanti; quanto alla censura sull'omesso rinvio interpretativo e sulla asserita errata lettura del diritto UE, la doglianza è stata reputata inammissibile perché trasformava in vizio di giurisdizione un error in iudicando, non sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del Ministero, mentre sono state compensate nei rapporti con l'altro controricorrente; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
delimita il controllo della Cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione, non includendo il sindacato sugli errori di interpretazione del diritto dell'Unione compiuti dal giudice speciale
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non opera in modo automatico; il giudice nazionale conserva un margine valutativo sulla necessità di investire la Corte di giustizia, specie quando ritenga di poter respingere la questione di validità dell'atto UE
art. 34 TFUE
è richiamato dal ricorrente come parametro di divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente
art. 36 TFUE
è invocato dal ricorrente come limite alle misure restrittive, in relazione alla compatibilità delle norme UE che consentono il divieto di coltivazione
art. 3 TUE
è richiamato come parametro dei principi dell'Unione, ma la Corte non accoglie la tesi che ne ricavi una prevalenza della libertà economica sui valori di salute e ambiente
art. 26 TFUE
è richiamato dal ricorrente nella prospettiva della libera circolazione e del mercato interno
art. 114 TFUE
richiamato dal ricorrente nel quadro dei parametri eurounitari contestati
art. 191 TFUE
richiamato quale base del principio di precauzione e della tutela ambientale
art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è evocato dal ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma la decisione valorizza la sua recessività rispetto a salute, ambiente e precauzione
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato dal ricorrente in combinato con altri parametri, senza che la Corte ne ricavi una violazione
art. 6 TUE
richiamato in relazione alla Carta dei diritti fondamentali come parametro interposto
art. 7 Reg. (CE) 178/2002
è invocato dal ricorrente in tema di principio di precauzione
art. 34 Reg. (CE) 1829/2003
è richiamato dal ricorrente come disposizione relativa alle misure di emergenza sugli OGM
art. 23 direttiva 2001/18/CE
è richiamato dal ricorrente nel complesso dei parametri eurounitari contestati
art. 22 direttiva 2001/18/CE
è richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per la disciplina degli OGM
costituisce, secondo i giudici amministrativi di merito, la base normativa del provvedimento di distruzione delle coltivazioni OGM
disciplina di recepimento della normativa UE sugli OGM, richiamata come base del divieto di coltivazione
modifica il d.lgs. 224/2003 in attuazione della direttiva (UE) 2015/412
direttiva (UE) 2015/412
consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio; il giudice amministrativo e la Cassazione escludono che il suo utilizzo abbia comportato sconfinamento giurisdizionale
Decisione della Commissione del 3 marzo 2016
è ritenuta atto eurounitario che dispone il divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia; la Cassazione ne valorizza la legittima applicazione nel giudizio amministrativo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale: il giudice nazionale, anche di ultima istanza, conserva il potere di valutare se la decisione dipenda davvero dalla questione di validità o di interpretazione del diritto dell'Unione e può respingere la doglianza quando ritenga l'atto UE valido o la questione non necessaria.
- La Corte di cassazione, nel sindacare le sentenze del Consiglio di Stato ex art. 111, comma 8, Cost., non può correggere errori di interpretazione o applicazione del diritto dell'Unione che si risolvano in errores in iudicando; il controllo resta limitato al superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
- Quando il giudice nazionale motiva compiutamente sulle ragioni per cui esclude la necessità del rinvio pregiudiziale e sulla compatibilità dell'atto applicato con il diritto UE, non può parlarsi di invasione della competenza esclusiva della Corte di giustizia sulla validità degli atti dell'Unione.
- Nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e valori primari dell'ordinamento dell'Unione, salute pubblica, tutela dell'ambiente e principio di precauzione possono legittimare misure restrittive anche incisive, senza che ciò comporti automaticamente violazione delle libertà economiche tutelate dai Trattati.
- La questione della validità degli atti dell'Unione può essere esaminata dal giudice nazionale ai fini della decisione del caso, ma la dichiarazione di invalidità resta riservata in via esclusiva alla Corte di giustizia.
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