Cassazione Penale, Sentenza n. 47318/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato consistente nella sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo. Con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la difesa denunciava (i) omissione di adeguata motivazione circa la rilevanza della confessione resa dall'imputato e (ii) violazione del divieto di bis in idem, atteso che per la stessa vicenda era stato emesso decreto penale di condanna nei confronti della moglie del D'Amico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura: i giudici d'appello avevano motivato in modo logico e completo che la confessione aveva valenza secondaria rispetto alla "macroscopicità dell'allaccio" riscontrato dai tecnici dell'Enel nell'abitazione dell'imputato; quanto al presunto bis in idem, la Corte ha spiegato che la condanna della moglie, riferita a fatto anteriore e a persona diversa, non esclude la colpevolezza del ricorrente, richiamando la nozione di "medesimo fatto" così come intesa dall'art. 649 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e)
Regola i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) ed è richiamato anche per le conseguenze dell'inammissibilità, con la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme in favore della Cassa delle Ammende.
Definisce il concetto di "medesimo fatto" ai fini del divieto di bis in idem: il fatto dev'essere identico nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e nelle condizioni di tempo, luogo e persone; una condanna di altro soggetto per fatto anteriore non esclude automaticamente responsabilità di un altro individuo per atto successivo o distinto.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016 (Shabani), Rv. 269223
Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223
Conferma l'interpretazione dell'art. 649 in tema di identità del fatto per il ne bis in idem, richiedendo coincidenza di elementi fattuali e giuridici (tempo, luogo, persone, condotta ed evento).
Massime di principio
- La confessione dell'imputato ha valore probatorio ma può essere ritenuta secondaria o irrilevante se esistono riscontri materiali chiari e macroscopici (es. allaccio abusivo visibile) che da soli fondano la responsabilità penale.
- Il divieto di bis in idem opera solo quando si tratti effettivamente del "medesimo fatto" inteso in senso storico e giuridico: devono coincidere condotta, evento, nesso di causalità e le condizioni di tempo, luogo e persone; condanne di persone diverse o per fatti in epoca precedente non escludono automaticamente responsabilità di un altro soggetto per fatto distinto.
- In sede di cassazione il vizio di motivazione deve essere concreto e specificamente dimostrato: una motivazione logica e congrua della corte territoriale rende il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) quando previsto dalla normativa procedurale.
- Per impugnare efficacemente una sentenza penale è necessario contestare errori di diritto o gravi vizi logico-argomentativi nella motivazione, non semplicemente riproporre valutazioni alternative dei fatti quando la corte ha dato spiegazioni coerenti.
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