Cassazione Penale, Sentenza n. 28327/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto con destrezza (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b). I motivi di cassazione contestavano: (1) l'erronea applicazione dell'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4 c.p. e vizi di motivazione; (2) l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. in relazione alla qualificazione della condotta come resistenza, sostenendo si trattasse di mero contegno di disobbedienza e non di opposizione attiva; (3) vizi nel giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva (artt. 99 e 69 c.p.), con contestazione della valutazione della capacità a delinquere e della neutralizzazione della recidiva; (4) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 63, 68, 99 e 133 c.p.), con censura di doppia valorizzazione dei precedenti. Con motivi nuovi si deduceva inoltre l'estinzione del reato di furto per remissione di querela alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che hanno reso il furto procedibile a querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo con riferimento al capo a) (furto): ha annullato senza rinvio la statuizione relativa al reato di furto aggravato perché estinto per remissione di querela, eliminando la pena di 4 mesi di reclusione riferita a tale reato. Per il resto (capo b, resistenza a pubblico ufficiale) il ricorso è stato rigettato e la condanna per resistenza è stata confermata. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione della recidiva e la comparazione delle circostanze effettuata dal giudice di merito, e ha escluso che fosse consentita alla Corte di cassazione la riqualificazione in fatto non contestato (es. oltraggio). L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 4 (furto con destrezza)
La Corte ha esaminato la contestazione relativa all'aggravante della destrezza e ha ritenuto assorbita la questione dopo l'annullamento del capo a) per estinzione del reato; non è stata però ritenuta nella cassazione una censura autonoma idonea a far cadere la qualificazione di merito sul punto residuo.
art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ha confermato che per integrare la resistenza non è necessario che il pubblico ufficiale sia effettivamente impedito nello svolgimento dell'attività: è sufficiente violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, indipendentemente dall'esito.
Ribadito il principio che, nella contestazione della recidiva, il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione sia indicativa di riprovevolezza e pericolosità del soggetto, considerando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità, e altri parametri individualizzanti; la valutazione di merito rimane discrezionale se adeguatamente motivata.
artt. 63, 68, 69, 133 c.p. (circostanze e determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente ponderato le circostanze attenuanti e i parametri per la determinazione della pena; il sindacato di legittimità è limitato quando la motivazione non è arbitraria.
Per effetto della modifica normativa il reato di furto è divenuto procedibile a querela: essendo intervenuta remissione di querela accettata, il reato è estinto e la relativa condanna deve essere annullata senza rinvio.
art. 23, comma 8, dl 28/10/2020, n.137 (richiesta discussione orale)
Richiamata la facoltà di richiedere discussione orale in Cassazione ai sensi delle norme emergenziali; non incide sul merito della decisione.
art. 341-bis c.p. (possibile riqualificazione)
La Corte ha escluso che la Cassazione possa introdurre una diversa contestazione di fatto (reato nuovo) non dedotta in capo all'imputato: la riqualificazione in sede di Cassazione non può trasformarsi in contestazione di fatti non oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Se, dopo una modifica legislativa, un reato diventa procedibile a querela e la persona offesa ha rimosso la querela (con accettazione), il reato è estinto e la condanna rispetto a quel capo deve essere annullata senza rinvio.
- Nell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario dimostrare che l'azione del pubblico ufficiale sia stata concretamente impedita: è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d'ufficio, anche se l'azione non ha avuto successo.
- La contestazione della recidiva richiede una valutazione concreta e individualizzata dei precedenti e del rischio di pericolosità, non un mero riscontro formale; tuttavia tale valutazione è di merito e difficilmente sovvertibile se adeguatamente motivata.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono discrezionali: la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di motivazione congrua e non arbitraria.
- La Corte di cassazione non può introdurre a carico dell’imputato una nuova fattispecie non contestata nei gradi di merito: la riqualificazione che configuri un fatto nuovo non è consentita in sede di legittimità.
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