Cassazione Penale, Sentenza n. 24139/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di applicazione in sede esecutiva della continuazione tra due sentenze (rapina del 12/03/2013 e ricettazione del 21/03/2013). Denunciava: 1) violazione delle norme processuali per mancata ammissione della sua partecipazione in videocollegamento all'udienza camerale, essendo detenuto fuori circondario; 2) errata valutazione sul mancato riconoscimento della continuazione, dal momento che il motociclo oggetto del reato di ricettazione sarebbe stato utilizzato nelle fasi preparatorie della rapina e pertanto esisterebbe connessione spazio-temporale e funzionale tra i fatti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la dichiarazione del detenuto fosse contraddittoria (contiene sia la richiesta di partecipare in videocollegamento sia una rinuncia a presenziare) e che non avesse formulato la specifica richiesta prevista dall'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., consistente nell'essere "sentito personalmente"; inoltre il difensore in udienza non ha fatto eccezione, con la conseguente sanatoria prevista dagli artt. 182 e 184 cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità e confutatività, osservando che la ricostruzione difensiva non contrasta con la motivazione del giudice dell'esecuzione e che la questione attiene a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
La Corte interpreta la norma nel senso che il detenuto fuori circondario non ha diritto automatico alla traduzione: può essere "sentito personalmente" solo se ne richiede espressamente l'audizione; in tal caso si procede con collegamento a distanza se consentito, altrimenti il magistrato di sorveglianza lo sente prima dell'udienza, salvo diversa decisione del giudice. Una richiesta generica di "partecipazione" non equivale alla richiesta di essere "sentito personalmente".
Richiamata come base formale della dichiarazione resa dal detenuto; la Corte valuta il contenuto formale e la chiarezza della dichiarazione ai fini dell'efficacia della richiesta.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La mancata audizione del detenuto fuori circondario integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, non una nullità assoluta, quando non ricorrano i casi di traduzione obbligatoria.
Richiamato in contrapposizione: la mancata traduzione dell'interessato quando la comparizione personale è necessaria determina una nullità assoluta; la Corte precisa che tale regime non si applica al procedimento di esecuzione oggetto del caso.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica parziale dell'art. 666; la Corte ritiene che la novella confermi la disciplina secondo cui la partecipazione del condannato non è necessaria e regoli i casi di audizione mediante collegamento a distanza o tramite magistrato di sorveglianza.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla continuazione; la Corte non entra nel merito applicativo perché il motivo è stato ritenuto generico e confutativo.
Richiamata per la sanatoria delle nullità predeterminate dalla mancata eccezione in udienza da parte del difensore presente.
Richiamata insieme all'art. 182 come meccanismo di convalida delle omissioni processuali se non tempestivamente eccepite.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per ottenere l'audizione personale in procedimento di esecuzione quando si è detenuti fuori circondario, occorre richiedere espressamente di essere "sentito personalmente" ai sensi dell'art. 666, comma 4; una generica richiesta di partecipazione in videocollegamento può non essere efficace.
- Se il detenuto non consente l'audizione in collegamento a distanza, la procedura prevede che sia sentito prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, salvo diversa disposizione del giudice.
- L'omessa audizione del detenuto fuori circondario integra una nullità di grado intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) e non necessariamente una nullità assoluta; la mancata eccezione difensiva in udienza può produrre sanatoria agli effetti processuali (artt. 182 e 184).
- Per contestare il mancato riconoscimento della continuazione fra più sentenze è necessario proporre motivi precisi e confrontarsi con la motivazione del giudice: argomentazioni meramente confutative o ricostruzioni alternative dei fatti rischiano di essere riqualificate come inammissibili.
- Le questioni che implicano valutazioni di merito sui collegamenti tra fatti o sulla valutazione delle prove sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non poste con ragioni processuali di diritto chiare e non generiche.
- In vista dell'udienza, il difensore presente deve chiarire e, se opportuno, eccepire tempestivamente in udienza per preservare i profili di nullità non sanabili; in mancanza la posizione del ricorrente può essere penalizzata anche sul piano delle spese.
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