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Ordinanza

Ordinanza n. 414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 413 del 4 dicembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 413 del 4 dicembre 2025, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio originario. Dal testo non emergono né l’oggetto sostanziale dell’atto amministrativo impugnato in primo grado né i motivi specifici dedotti nell’appello; risulta soltanto che il gravame è stato valutato anche alla luce delle deduzioni svolte nell’atto di appello e che erano parti appellate il Comune di Barletta e due controinteressati privati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che, indipendentemente dalla sussistenza del periculum in mora, mancasse comunque l’indispensabile requisito del fumus boni iuris: a un primo esame proprio della fase cautelare, il ricorso originario, considerato anche alla luce delle deduzioni formulate nell’appello, non presentava elementi prima facie suscettibili di favorevole valutazione. Le spese e gli onorari del grado cautelare sono stati compensati tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello cautelare, il giudice può respingere la domanda senza procedere alla valutazione del periculum in mora quando rilevi, già a un primo esame, l’assenza del fumus boni iuris.
  • Il fumus boni iuris richiede che il ricorso originario presenti elementi prima facie suscettibili di favorevole valutazione; in mancanza, la tutela cautelare deve essere negata anche se non sia esaminato il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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