Cassazione Penale, Ordinanza n. 19756/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo denunciava, in sostanza, l'erronea mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., ma la censura mirava a rivalutare il materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito. Il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva, identificata nella libertà controllata o nel lavoro di pubblica utilità, assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato le condizioni dell'imputato. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non confrontanti con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo si traduceva in una richiesta di rivalutazione delle prove e che la sentenza d'appello aveva fornito una motivazione lineare, coerente e fondata su un'esaustiva analisi dei dati probatori, specie quanto alle modalità della condotta tenuta dall'imputato, escludendo l'applicabilità dell'art. 393-bis c.p. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura non si misurava con le ragioni poste a base del diniego della pena sostitutiva, fondate sul precedente penale e sulla condotta dell'imputato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna impugnata, richiamata come base della sentenza di merito.
Richiamato quale causa di giustificazione la cui mancata applicazione è stata contestata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione sulla base della ricostruzione dei fatti.
Richiamato come disposizione che descrive il reato per cui vi è stata condanna.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione completa, coerente e logicamente strutturata.
- La dedotta applicazione della causa di giustificazione deve confrontarsi con le specifiche argomentazioni di merito che ne hanno escluso la ricorrenza; una critica meramente assertiva o fondata su una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- La censura sulla mancata concessione di una pena sostitutiva è inammissibile se non si confronta con le concrete ragioni indicate dal giudice di merito, come precedenti penali e modalità della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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