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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28227/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse consentito in sede di legittimità perché mirava a sollecitare una rivalutazione del merito e una lettura alternativa delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 9 gennaio 2025. Dall'ordinanza emerge che il ricorso era fondato su un unico motivo, volto in sostanza a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali e un risultato probatorio alternativo rispetto a quello accolto dai giudici di merito. La Corte rileva che la difesa evidenziava discrepanze nel compendio probatorio, ma tali rilievi erano stati già esaminati e ritenuti irrilevanti nei gradi di merito, che avevano motivato in modo logico e non contraddittorio l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazioni di legge, mirino in realtà a proporre una diversa valutazione del compendio probatorio e un risultato probatorio alternativo rispetto a quello raggiunto dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti logica, non contraddittoria e fondata sull'indicazione degli elementi probatori utilizzati, con esplicita considerazione delle obiezioni difensive ritenute irrilevanti.
  • La mera prospettazione di discrepanze o letture difensive alternative delle risultanze processuali non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione se non denuncia un effettivo vizio logicamente rilevante della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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