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Sentenza

Sentenza n. 1493/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività e di immediata interruzione della pubblicità, offerta e commercializzazione di una casa vacanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore struttura ricettiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente esercitava l'attività di casa vacanza in più appartamenti, per complessive dieci camere e venticinque posti letto. Il Comune ha vietato la prosecuzione dell'attività ritenendo, quanto a due unità immobiliari, cessati i contratti di comodato e, quanto alle altre, insussistente o comunque non dimostrata la disponibilità giuridica degli immobili: un'unità risultava venduta a un soggetto che vi aveva stabilito la residenza familiare, mentre un'altra risultava di proprietà del padre della ricorrente. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il contratto di comodato relativo all'unità di proprietà del padre era stato rinnovato e registrato il 22 giugno 2026 e che i contratti relativi alle due ulteriori unità erano ancora validi ed efficaci, essendo stata soltanto avviata dalla proprietaria un'azione diretta a ottenerne la risoluzione. Ha inoltre dichiarato di non avere interesse alla controversia limitatamente all'unità già venduta e utilizzata dal nuovo proprietario come abitazione familiare.

La decisione

Il Collegio ha rilevato l'inammissibilità, per difetto di interesse, della domanda riferita all'unità immobiliare già venduta e non più utilizzata per l'attività di casa vacanza. Per il resto, ha accolto il ricorso. Quanto all'unità di proprietà del padre della ricorrente, il contratto di comodato rinnovato e registrato costituiva, allo stato degli atti, titolo idoneo all'esercizio dell'attività; il Comune non aveva adeguatamente considerato tale elemento, incorrendo in difetto di motivazione e di istruttoria. Quanto alle due unità interessate dai contratti di comodato, il giudice ha ritenuto che l'azione di risoluzione, in assenza di clausola risolutiva espressa o termine finale, abbia natura costitutiva e produca l'effetto solutorio soltanto con la sentenza di accoglimento di primo grado, salvo provvedimenti cautelari del giudice civile. Poiché risultava soltanto avviata la mediazione obbligatoria e non era intervenuta alcuna pronuncia civile di risoluzione o misura cautelare, i comodati dovevano considerarsi ancora validi ed efficaci. Il Comune aveva quindi fondato il divieto su un presupposto non accertato e non aveva chiarito adeguatamente le ragioni del proprio provvedimento. Il provvedimento impugnato è stato annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    SENTITE le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la fase cautelare, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • In assenza di una clausola risolutiva espressa o di un termine finale, l'azione di risoluzione contrattuale ha natura costitutiva; pertanto, il contratto continua a produrre i suoi effetti fino alla sentenza di accoglimento, salvo che il giudice civile disponga anteriormente una misura cautelare idonea a sospenderne gli effetti.
  • L'amministrazione non può vietare la prosecuzione di un'attività ricettiva assumendo come già cessato un contratto di comodato sulla base del solo avvio di una mediazione obbligatoria o di un'azione giudiziale di risoluzione, in assenza di una pronuncia civile o di altro titolo giuridico che abbia effettivamente prodotto la cessazione del rapporto.
  • Il provvedimento che incide sulla prosecuzione di un'attività economica è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando non considera un contratto di comodato rinnovato e registrato, idoneo a costituire il titolo di disponibilità dell'immobile necessario per l'esercizio dell'attività.
  • La domanda di annullamento è inammissibile per difetto di interesse limitatamente alla parte dell'atto riferita a un immobile non più utilizzato dal ricorrente per l'attività contestata e ormai destinato alla residenza del nuovo proprietario.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettiveMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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