Cassazione Penale, Sentenza n. 19603/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) relativa a un debito erariale di euro 115.713,47. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e mancata considerazione del quid pluris richiesto dalla giurisprudenza per qualificare come fraudolenti atti dispositivi (fondo patrimoniale e successiva donazione), nonché delle sue dichiarazioni spontanee e dell'incertezza sull'effettivo ammontare del debito; 2) vizio relativo al superamento del ragionevole dubbio e insufficienza probatoria sulla fraudolenza e sulla conoscenza del debito; 3) estinzione per prescrizione, anche in relazione alla donazione del 5 dicembre 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito: l'esistenza del debito per euro 115.713,47 è risultata dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dalla denuncia dell'Agenzia delle Entrate; la conoscenza del debito è desumibile dalle notifiche delle cartelle esattoriali; la successione di atti negoziali privi di giustificazione economica è stata considerata idonea e connotata da elemente di artificio/inganno tali da costituire atti fraudolenti volti a pregiudicare la procedura di riscossione. Perciò i motivi di ricorso che miravano a una rilettura delle prove sono stati ritenuti inammissibili. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Riferimento procedurale al trattamento del ricorso; la pratica era trattata ai sensi di questa disposizione
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Il reato è configurato come reato di pericolo: non è necessario l'avvio di riscossione coattiva purché gli atti compiuti siano idonei a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale e siano presenti atti simulati o fraudolenti caratterizzati da artificio/inganno
art. 12, comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs. n. 74 del 2000
Pene accessorie applicate in caso di condanna per reati previsti dal d.lgs. 74/2000, come confermato dalla Corte territoriale
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il principio del ragionevole dubbio quale criterio di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia superato tale soglia con valutazioni congrue sulle fonti di prova
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è sufficiente che gli atti siano idonei, ex ante, a rendere inefficace o più difficoltosa l'esecuzione coattiva: non serve che sia già iniziata la riscossione coattiva.
- La qualifica di atto 'fraudolento' non richiede necessariamente un atto formalmente illecito, ma la presenza di elementi di artificio, inganno o stratagemmi volti a rappresentare ai terzi una diminuzione patrimoniale non corrispondente al vero.
- La conoscenza del debito fiscale può essere desunta dalle notifiche e dalle relazioni di notifica delle cartelle esattoriali, salvo prova convincente contraria presentata dall'imputato.
- In sede di impugnazione in cassazione non è consentita una mera rilettura alternativa delle prove: i motivi che mirano a riesaminare i fatti e a riformulare la valutazione probatoria sono generalmente inammissibili se già adeguatamente affrontati dai giudici di merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non è possibile far valere successivamente, davanti alla Corte di legittimità, circostanze intervenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione sopravvenuta) ai fini dell'estinzione del reato.
- La difesa in casi analoghi dovrebbe documentare concretamente l'assenza di conoscenza del debito o giustificazioni economiche plausibili per le operazioni patrimoniali contestate, fornendo elementi probatori che contrastino efficacemente le relazioni di accertamento e di notifica
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