Cassazione Penale, Sentenza n. 43217/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte d'Appello di Torino, la quale aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria (18/09/2019) che aveva condannato Riccardo Galvan per reati di bancarotta (artt. 216, comma 1, n.1 e n.2; 219, comma 2, n.1; 223, comma 1 legge fallimentare), ritenuta la continuazione e applicate aggravanti e recidiva. La Corte d'appello aveva escluso la recidiva e le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1 l.f., e dichiarato l'estinzione per prescrizione di un capo. La Suprema Corte ha ritenuto non inammissibile il ricorso, ha rilevato d'ufficio che, considerata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 l.f., il termine massimo di prescrizione per il reato commesso il 27/10/2010 si era ormai estinto, e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, non emergendo cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione rilevandola d'ufficio e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In sintesi: il ricorso non è stato dichiarato inammissibile; la prescrizione, calcolata tenendo conto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 l.f., è intervenuta per il fatto del 27/10/2010; non risultano cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.; pertanto la sentenza è annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n.1 e n.2 legge fallimentare
Norme che individuano ipotesi di bancarotta per le quali l'imputato era stato inizialmente condannato; la pronuncia le riporta tra i reati ritenuti commessi dal Galvan nel procedimento di merito.
art. 219, comma 1 legge fallimentare
Aggravante prevista dalla legge fallimentare la cui esclusione da parte della Corte d'appello ha ridotto il massimo edittale applicabile e quindi inciso sul calcolo del termine di prescrizione; la Cassazione ha rilevato che, con l'aggravante esclusa, il termine massimo di prescrizione è ormai decorso.
art. 219, comma 2, n.1 legge fallimentare
Comma e lett. richiamati nel capo di imputazione originario; la sentenza di merito li aveva considerati tra i fatti attribuiti all'imputato, ma la pronuncia della Corte d'appello ha operato una parziale riforma delle circostanze aggravanti.
art. 223, comma 1 legge fallimentare
Ulteriore norma di bancarotta riferita nel capo di imputazione originario; la decisione di merito aveva attribuito responsabilità anche su questa base.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato dalla Cassazione per affermare che non emergono cause di proscioglimento (es. amnistia, causa estintiva diversa dalla prescrizione) che impediscano la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte dichiara quindi l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se in sede di appello viene esclusa una aggravante che aumenta il massimo edittale, va ricalcolato il termine di prescrizione sulla base del nuovo massimo: l'esclusione può determinare l'intervenuta prescrizione anche se in primo grado non era ancora decorso il termine.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità quando, alla luce delle modifiche operate in grado d'appello, risulti evidente che il termine è decorso; ciò può portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- Un ricorso per cassazione contro decisioni che incidono sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva può avere esito favorevole se tali modifiche influiscono sul computo della prescrizione.
- Prima di impugnare o difendersi in cassazione è importante verificare tutte le varianti del calcolo della prescrizione (massimo edittale dopo eventuali esclusioni di aggravanti, periodi di sospensione o interruzione), perché esse possono decidere l'eventuale estinzione del reato.
- La presenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2 c.p.p. (se presenti) impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione; in loro assenza, l'estinzione per prescrizione è decreto finale che può portare all'annullamento senza rinvio.
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