Sentenza n. 75/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.8.2023, n. 683, avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione per la determinazione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi”; - del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 16.8.2023, n. 25, avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione concernente l’istituzione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi”; - del decreto del direttore della Ripartizione Servizio forestale del 24.7.2024, n. 12296/2024, avente ad oggetto la “Istituzione delle zone pascolive protette ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 25 dd. 16.08.2023”; - dell’autorizzazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 30.7.2025, n. 1, avente ad oggetto: “Prelievo tramite abbattimento di 2 lupi ai sensi dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 della legge provinciale 10/2023 - Autorizzazione n. 1/2025”; - della nota parere dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) del 30.7.2025, prot. n. 606361; - nonché di ogni altro atto, presupposto, successivo o connesso o che abbia ulteriormente autorizzato, confermato e/o precisato la misura soppressiva di esemplari della specie protetta canis lupus nelle cd. zone pascolive protette;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento provinciale sulle zone pascolive protette, decreto direttoriale di individuazione delle zone, autorizzazione presidenziale all'abbattimento di due lupi e parere ISPRA
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno impugnato l'autorizzazione all'abbattimento di due lupi nel cluster 1, nel Comune di Malles, nonché gli atti presupposti relativi alle zone pascolive protette e il parere ISPRA. Hanno dedotto la violazione degli artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 11 del d.P.R. n. 357/1997, dell'art. 19 della legge n. 157/1992, degli artt. 9, 97 e 117 Cost. e dell'art. 191 TFUE; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di precauzione, proporzionalità ed extrema ratio; mancata dimostrazione del danno grave, dell'assenza di valide alternative non letali e della compatibilità del prelievo con lo stato di conservazione della specie; difetto di selettività dell'abbattimento; violazione della disciplina sul benessere degli animali allevati; illegittimità del sistema delle zone pascolive protette, ritenuto idoneo a introdurre un automatismo derogatorio. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-5 della l.p. n. 10/2023 e dell'art. 1 della l.p. n. 11/2018, nonché richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento dell'autorizzazione all'abbattimento, poiché il termine di efficacia di sessanta giorni era scaduto nelle more del giudizio; la medesima sorte è stata estesa agli atti presupposti, privi di autonoma lesività nel caso concreto. L'accertamento dell'illegittimità è stato tuttavia eseguito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché le ricorrenti avevano manifestato tempestivamente l'interesse a fini risarcitori. Nel merito, il secondo e il terzo motivo sono stati respinti: il parere ISPRA, non specificamente contestato con motivi aggiunti, ricostruiva i dati tecnici e metodologici relativi al danno grave a breve termine, alle misure preventive adottate e alla soglia di prelievo; l'amministrazione aveva svolto una valutazione concreta e non stereotipata dell'inefficacia delle misure non letali nel contesto dell'allevamento tradizionale; la quota di uno-due esemplari era stata determinata con approccio conservativo e non violava precauzione o proporzionalità; la cattura e traslocazione erano state esaminate e motivatamente escluse; la selettività non richiedeva l'identificazione nominativa o genetica dei singoli lupi, potendo fondarsi sulla ragionevole probabilità scientifica ricavata dalla distribuzione spazio-temporale delle predazioni. Il primo motivo contro il regolamento e il decreto istitutivo delle zone pascolive protette è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'autorizzazione disponeva comunque di un'autonoma motivazione fondata sulla verifica concreta dell'inefficacia delle misure preventive. Le questioni di costituzionalità relative alla l.p. n. 10/2023 e il rinvio pregiudiziale UE sono stati dichiarati irrilevanti; la questione relativa all'art. 1 della l.p. n. 11/2018 è stata ritenuta manifestamente infondata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 215/2019. Il ricorso è stato quindi respinto quanto alla residua pretesa di accertamento, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
artt. 12 e 16 direttiva 92/43/CEE
le deroghe al divieto di uccisione richiedono la dimostrazione di una finalità prevista, l'assenza di altra soluzione valida e la garanzia che la deroga non pregiudichi il mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente
La deroga al regime di rigorosa protezione del lupo è misura eccezionale ed estrema, da valutare restrittivamente e caso per caso, con verifica concreta del danno grave, dell'assenza di alternative efficaci e della compatibilità con lo stato di conservazione della specie.
art. 1 l.p. n. 11/2018
Attribuisce al Presidente della Provincia il potere di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di lupi nel rispetto delle condizioni sostanziali dell'art. 16 della direttiva Habitat; la disposizione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto UE.
artt. 1, 2, 3, 4 e 5 l.p. n. 10/2023
La disciplina delle zone pascolive protette non esonera l'amministrazione dalla verifica concreta degli ulteriori presupposti della deroga e non costituisce, da sola, fondamento sufficiente per autorizzare l'abbattimento.
art. 3, comma 4, l.p. n. 10/2023
qualora i danni non possano essere attribuiti a un lupo specifico, i pareri tecnici e la conseguente autorizzazione possono riferirsi agli esemplari cui, con ragionevole probabilità scientifica, siano attribuibili gli episodi di predazione sulla base della loro distribuzione spazio-temporale
La selettività del prelievo può essere fondata su una ragionevole probabilità scientifica derivante dagli elementi spaziali e temporali, senza necessità di identificazione nominativa o genetica del singolo esemplare.
Quando il provvedimento impugnato perde efficacia e il ricorrente dichiara tempestivamente l'interesse ai fini risarcitori, il giudice deve accertarne l'eventuale illegittimità, senza dover esaminare l'astratta fondatezza della futura domanda risarcitoria.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La domanda di annullamento è improcedibile quando, nelle more del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione demolitoria, anche perché l'atto ha esaurito i propri effetti.
La manifestazione dell'interesse risarcitorio può essere formulata nella memoria conclusiva depositata nei termini processuali previsti.
Impone l'adozione di misure adeguate per il benessere degli animali allevati, ma non configura un obbligo assoluto di eliminare ogni rischio di predazione.
art. 12 dell'Allegato al d.lgs. n. 146/2001
agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute
L'obbligo di protezione va commisurato alle necessità degli animali e alle concrete possibilità di approntamento del riparo; non richiede la neutralizzazione integrale di ogni rischio.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è irrilevante quando la risposta della Corte di giustizia non potrebbe incidere sull'esito del giudizio, perché l'atto impugnato è sorretto da un'autonoma ratio ritenuta legittima.
art. 9 Cost.
La modifica costituzionale del 2022, pur rafforzando la tutela degli animali, non ha inciso sul riparto di competenze già riconosciuto alle Province autonome nel rispetto degli standard europei e statali.
art. 117 Cost.
Il rispetto degli obblighi europei e degli standard statali di tutela ambientale non impedisce alle Province autonome di esercitare competenze statutarie quando restano ferme le condizioni sostanziali della deroga prevista dalla direttiva Habitat.
sentenza Corte costituzionale n. 215/2019
Ha ritenuto compatibile con la Costituzione e con lo Statuto speciale l'attribuzione alle Province autonome del potere di autorizzare il prelievo o l'abbattimento di lupi, purché siano rispettate le condizioni dell'art. 16 della direttiva Habitat e acquisito il parere ISPRA.
Massime di principio
- La perdita di efficacia del provvedimento impugnato nelle more del giudizio fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla domanda di annullamento, determinandone l'improcedibilità; il giudice non può trasformare il giudizio demolitorio in un controllo generale di legalità dell'azione amministrativa.
- Quando il ricorrente manifesta tempestivamente l'interesse ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., il giudice deve accertare l'eventuale illegittimità dell'atto ormai inefficace, limitando lo scrutinio ai profili che abbiano avuto incidenza causale sull'effetto lesivo concretamente prodotto.
- L'autorizzazione in deroga al divieto di uccisione di una specie rigorosamente protetta richiede una verifica concreta e cumulativa del danno grave, dell'assenza di alternative non letali efficaci e praticabili e della compatibilità del prelievo con il mantenimento dello stato di conservazione della specie; l'abbattimento resta una misura eccezionale ed estrema.
- La classificazione di un'area come zona pascoliva protetta non costituisce, da sola, fondamento sufficiente per l'abbattimento e non esonera l'amministrazione dalla valutazione caso per caso delle misure preventive concretamente adottate e della loro efficacia.
- La selettività del prelievo di lupi non richiede necessariamente l'identificazione nominativa o genetica degli esemplari responsabili delle predazioni, potendo fondarsi su una ragionevole probabilità scientifica ricavata dalla distribuzione spazio-temporale degli eventi predatori, purché il prelievo sia delimitato quanto a area e numero di esemplari.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la questione di legittimità costituzionale sono irrilevanti quando l'atto impugnato è sorretto da una distinta e autonoma ratio motivazionale che resterebbe integra anche qualora la disciplina contestata fosse caducata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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