Cassazione Penale, Sentenza n. 46595/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Villani impugna l'ordinanza che ha revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 25/01/2024. Il provvedimento di revoca si fondava su: a) difficoltà immediate nella gestione della misura per forte dipendenza da alcol; b) episodio del 02/05/2024 con guida pericolosa e alterazione psicofisica. Nel ricorso in cassazione la difesa deduce tre motivi: vizio del procedimento per diniego di partecipazione da remoto del difensore (e mancata considerazione della memoria del 04/06/2024); nullità per assenza di motivazione sulla richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare contenuta nella memoria difensiva; errata valutazione della revoca retroattiva e mancata considerazione che i comportamenti derivano da dipendenza e non da rifiuto della rieducazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: il Tribunale ha completamente ignorato la memoria difensiva con la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, materia che invece deve essere valutata in sede di decisione sulla revoca dell'affidamento. Per tale ragione la Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Taranto per nuovo esame della richiesta di detenzione domiciliare. I restanti motivi sono stati dichiarati infondati: il diniego del collegamento a distanza è stato considerato sanato dalla sostituzione del difensore presente (art.97, comma 4, c.p.p.) e la motivazione del Tribunale circa la decorrenza e la retroattività della revoca è stata ritenuta congrua rispetto alla pronta emergenza delle difficoltà di adattamento alla misura.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, codice di procedura penale
La Corte interpreta che la sostituzione in udienza del difensore ai sensi dell'art.97 c.4 sanifica il diniego del collegamento da remoto, rendendo la presunta nullità non rilevabile ex post se non eccepita tempestivamente
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, n. 16822 del 20/12/2022 (dep. 2023), rv 284500
Sez. I n.16822 del 20.12.2022, dep.2023, rv 284500
La Corte richiama orientamenti precedenti secondo cui, nel giudizio di revoca dell'affidamento in prova, è ammissibile valutare anche l'applicabilità di misure alternative come la detenzione domiciliare; tale principio è applicato per ritenere necessaria l'esplicita valutazione della richiesta difensiva
Massime di principio
- Se la difesa presenta una richiesta alternativa (es. detenzione domiciliare) nell'ambito del procedimento di revoca dell'affidamento, il giudice deve esaminarla e motivare espressamente l'eventuale rigetto; la mancata considerazione comporta annullamento e rinvio
- Il diniego di partecipazione a distanza può essere sanato dalla presenza e sostituzione di altro difensore in udienza (art.97 c.4 c.p.p.); per evitare problemi, la difesa deve eccepire immediatamente il vizio in udienza
- Le difficoltà comportamentali riconducibili a dipendenze non escludono di per sé la valutazione di misure alternative terapeutiche; il giudice deve distinguere tra inaffidabilità intenzionale e comportamenti riconducibili a patologia
- La revoca con efficacia retroattiva è ammissibile se il Tribunale motiva congruamente la tempestiva emersione dell'inaffidabilità rispetto al breve periodo di applicazione della misura
- In caso di decisioni che incidono su misure alternative è utile che la difesa formalizzi tempestivamente memorie e richieste alternative per obbligare il giudice a esprimersi nel provvedimento
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