Cassazione Penale, Ordinanza n. 15329/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di appello avesse erroneamente ritenuto provata la sua responsabilità attribuendogli un ruolo gestorio nella società sulla base di dichiarazioni testimoniali ritenute non logiche, non coerenti e non attendibili. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato che egli ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto della società, pur in assenza di elementi concreti e sintomatici di tale funzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; il secondo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla qualifica di amministratore di fatto, richiamando il principio secondo cui non occorre la prova dell'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio, essendo sufficiente una significativa e continua attività gestoria non occasionale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nella descrizione del reato di bancarotta da operazioni dolose; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto della norma
richiamato nella descrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto della norma
evocato implicitamente attraverso le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione, cui la Corte risponde ricordando i limiti del sindacato di legittimità
base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa valutazione più favorevole al ricorrente; il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere un nuovo giudizio di fatto.
- La qualifica di amministratore di fatto non richiede la prova dell'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio, essendo sufficiente l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico del soggetto nell'attività sociale con esercizio continuativo e non occasionale di funzioni direttive o gestorie.
- L'accertamento della posizione di amministratore di fatto costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua e logica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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