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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21377/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego del permesso premio. Di Rocco contestava l'erronea applicazione del quadro normativo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, rilevando di avere i requisiti per il permesso (oltre cinque anni di pena già scontati, detenzione dal 10/11/2016, ruolo marginale nell'associazione, assenza di procedimenti successivi, condotta carceraria regolare, percorso rieducativo positivo, liberazione anticipata e proposta di lavoro esterno) e sostenendo l'impossibilità di collaborare perché le informazioni utili erano già emerse nel processo e per la sua posizione di mero partecipante; il Tribunale aveva invece ritenuto che la presunzione relativa di pericolosità non fosse superata e aveva dato rilievo soprattutto all'assenza di una spiegazione sul mancato ricorso alla collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in vizio motivazionale concentrandosi in modo parziale sull'omessa spiegazione del mancato ricorso alla collaborazione invece di verificare se gli elementi fattuali allegati dall'interessato (assenza di procedimenti post-carcerazione, partecipazione al trattamento, ecc.) fossero, anche solo in chiave logica, idonei a superare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dall'art. 4-bis Ord. pen.; la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza e la disciplina sopravvenuta (d.l. 162/2022 conv. in l. 199/2022), rilevando che l'applicazione delle novità normative e l'accertamento di presupposti di carattere fattuale restano di merito e devono essere valutati dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Ha dichiarato illegittima la parte dell'art. 4-bis Ord. pen. che escludeva sempre i benefici ai condannati per delitti di mafia in assenza di collaborazione, stabilendo che i permessi premio possono essere concessi anche senza collaborazione ove emergano elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino

  • art. 4-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354 - Ordinamento penitenziario)

    Norma che individua i delitti ostativi ai benefici penitenziari; dopo la sentenza n. 253/2019 la sua applicazione richiede verifica della possibile esclusione di collegamenti attuali e del rischio di ripristino, non più una preclusione assoluta

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Disciplina la collaborazione con la giustizia; la giurisprudenza distingue i non collaboranti che potevano collaborare (per i quali occorre valutare anche il pericolo di ripristino dei collegamenti) dai soggetti per i quali la collaborazione è impossibile o inesigibile (per i quali è sufficiente accertare l'assenza di collegamenti attuali)

  • art. 30-ter Ord. pen. (permesso premio)

    Il giudice di sorveglianza, ai fini della concessione del permesso, deve verificare la regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la coerenza del beneficio con il trattamento rieducativo e con le finalità di risocializzazione

  • D.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. in l. 30 dic. 2022, n. 199)

    Ha introdotto ulteriori condizioni e dettagli procedurali per la concessione di benefici, anche ai detenuti 4-bis: obbligo di allegare elementi specifici aggiuntivi oltre alla mera condotta, possibilità di chiedere informazioni su situazioni patrimoniali, acquisire pareri (PM e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo), verificare iniziative verso le vittime, ecc.; disciplina anche criteri transitori

  • Corte EDU, Viola c. Italia (13/6/2019) e Grande Camera (8/10/2019)

    Linee interpretative internazionali che hanno influenzato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di compatibilità delle preclusioni automatiche di benefici con i diritti e i principi costituzionali

  • Cassazione civile/penale - Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021 (Zagaria)

    Conferma l'onere dell'interessato di allegare elementi specifici per superare la presunzione relativa, e la necessità per il giudice di verificare effettività della collaborazione o la sua impossibilità/inesigibilità

  • Cassazione - Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022 (Barranca)

    Afferma che è illegittima l'inammissibilità dell'istanza per mera omissione di elementi quando siano state allegate informazioni fattuali che, anche solo logicamente, possono contrastare la presunzione e il giudice può integrare l'istruttoria d'ufficio

  • Cassazione - Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021 (Marazzotta)

    Sviluppi giurisprudenziali sul regime probatorio e sull'esame degli elementi volte a escludere collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino

  • Cassazione - Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018 (Corrias)

    Richiama il dovere del giudice di valutare la coerenza del beneficio con il trattamento rieducativo e con gli interessi affettivi, culturali e lavorativi del detenuto

  • Cassazione - Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020 (Grasso)

    Conferma parametri di valutazione relativi alla prova dell'impossibilità/inesigibilità di collaborazione

Massime di principio

  • Per i condannati per reati indicati dall'art. 4-bis, la preclusione ai benefici non è più assoluta: il richiedente deve allegare elementi fattuali (es. assenza di procedimenti successivi, partecipazione al trattamento, tempo trascorso, assenza di missive/segnalazioni) che, anche solo in chiave logica, possano contrastare la presunzione di perdurante pericolosità
  • Se il detenuto non ha collaborato, occorre distinguere chi poteva collaborare (onere probatorio più rigoroso, con verifica anche del pericolo di ripristino) da chi non poteva o non doveva collaborare (per i quali è sufficiente dimostrare l'assenza di collegamenti attuali)
  • Il giudice di merito deve svolgere una valutazione complessiva e, se l'allegazione appare sufficiente, ha il potere-dovere di integrare l'istruttoria anche d'ufficio (richiesta di informazioni all'istituto, acquisizione di pareri del PM o del Procuratore nazionale antimafia, accertamenti patrimoniali, ecc.)
  • La mera critica sul mancato ricorso alla collaborazione non è, di per sé, sufficiente a rigettare l'istanza: il rigore valutativo deve concentrarsi sugli elementi concreti che provano l'assenza di collegamenti e il mancato rischio di ripristino
  • Con la normativa sopravvenuta (d.l. 162/2022 conv. l. 199/2022) sono previste ulteriori specificazioni e adempimenti a carico del richiedente e del giudice; l'applicazione di tali novità e la verifica dei relativi presupposti devono essere compiute dal giudice di merito in sede di nuovo esame
  • In caso di rigetto motivato in modo parziale o formale, la Cassazione è incline ad annullare con rinvio quando riscontri omissioni valutative significative, rimettendo al giudice di merito la nuova istruttoria e valutazione

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