Cassazione Civile, Ordinanza n. 22478/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione in dipendenza di varie cartelle per tributi erariali e locali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e aveva compensato le spese. Il ricorso per cassazione censura esclusivamente il capo sulle spese: con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per compensazione delle spese in contrasto con il principio di soccombenza e senza motivazione; con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 111 Cost. per omessa motivazione e mancata indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione. Le doglianze sono accolte perché, anche nel processo tributario, la compensazione richiede una motivazione esplicita riferita a specifiche circostanze della controversia; nella specie tale motivazione mancava del tutto.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese giudiziali e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c. Condanna in solido le controricorrenti e le intimate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 2.903,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; condanna inoltre le stesse al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
la regolazione delle spese deve seguire il principio della soccombenza, salvo diversa disciplina legittimamente motivata
la compensazione totale o parziale delle spese è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate
art. 111 Cost.
la decisione sulle spese deve essere sorretta da motivazione effettiva e controllabile
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
viene invocato quale parametro dei vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo sulle spese
primo comma, ultima parte
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare espressamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano, riferendole a circostanze concrete della lite.
- Le ragioni poste a fondamento della compensazione devono essere specifiche, non illogiche e non erronee; in caso contrario il provvedimento è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- La mera mancanza di motivazione sul capo delle spese comporta la cassazione della decisione limitatamente a quel capo e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può provvedere direttamente alla regolazione delle spese nel merito applicando il criterio della soccombenza.
- Nel processo tributario il principio generale resta quello della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la compensazione costituisce deroga eccezionale e deve essere sorretta da motivazione puntuale.
Come è indicizzato
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