Cassazione Penale, Sentenza n. 24103/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta: Ricci contestava l'addebito connesso alla vendita sottocosto (sostenendo l'assenza di sistematicità e abitualità della pratica) e la negazione della prevalenza delle attenuanti generiche; Mastromarino riproponeva analoghe censure e deduceva inoltre la rilevanza della leale condotta processuale e del parziale riconoscimento dei fatti come elementi decisivi in sede di comparazione tra circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili nel merito per carenza di specificità rispetto ai passaggi decisivi della sentenza impugnata, confermando quindi i principi di fatto e di diritto sulla responsabilità per distrazione dei proventi. Tuttavia ha annullato d'ufficio, limitatamente ad aspetti sanzionatori: a) nei confronti di Mastromarino l'aumento della pena operato ex art. 81 c.p. (rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello competente su tale punto); b) per entrambi i ricorrenti la determinazione della durata delle pene accessorie ai sensi dell'art. 216 R.D. 16/3/1942 n. 267, nella parte interessata dalla declaratoria di incostituzionalità (rinvio ad altra Sezione per la nuova determinazione delle pene accessorie conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità). In tutti gli altri punti le condanne e le statuizioni di merito sono state confermate.
Norme richiamate
L'aumento di pena per continuazione non può essere applicato in modo da rendere la pena irrogabile per legge; la Cassazione ha rilevato un'errata applicazione dell'art. 81 nel calcolo della pena per Mastromarino, giustificando annullamento e rinvio per ricalcolo.
art. 219 legge fallimentare (L. Fall.)
L'art. 219 contiene aggravanti ad effetto speciale (fra cui la continuazione fallimentare) che devono essere valutate nella comparazione con le attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha considerato l'aggravante complessiva per pluralità di fatti.
art. 216 regio decreto 16/3/1942 n. 267 (Testo della norma nella parte censurata)
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionalità della formulazione fissa; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U., Suraci) che impone la determinazione concreta della durata delle pene accessorie da parte del giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., pertanto la determinazione operata in sentenza è stata annullata e rimessa al giudice di merito.
Principi e criteri per la determinazione della pena (concreta commisurazione delle pene accessorie): dopo la declaratoria di incostituzionalità, il giudice deve determinare la durata delle pene accessorie secondo i criteri di proporzionalità e valutazione motivata.
Giurisprudenza di legittimità citata
La Cassazione ribadisce principi consolidati: inammissibilità del ricorso per motivi non specifici (Sez. U. n. 8825/2016 e altri), distinzione tra "distrazione" e "dissipazione" patrimoniale e limiti al sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (art. 133 c.p.).
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con i passaggi decisivi della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure svolte in appello è inammissibile.
- La prova della 'distrazione' di beni o proventi può essere desunta dalla mancata indicazione al curatore dell'esistenza, della destinazione o della ubicazione di risorse aziendali: il semplice accertamento dell'assenza delle risorse nei conti societari può costituire base probatoria valida.
- La distinzione tra dissipazione e distrazione è rilevante: la dissipazione riguarda scelte gestionali incongrue e necessità di analoghe valutazioni, mentre la distrazione si concretizza nel distacco patrimoniale finalizzato a sottrarre valore ai creditori.
- La determinazione della pena è discrezionale ma richiede motivazione adeguata; tuttavia la Cassazione può annullare quando la pena sia 'illegale' ovvero non irrogabile per legge a causa di errata applicazione normativa (es. cumulazione/duplicazione di aumenti).
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso sull'art. 216 R.D. 267/1942, le pene accessorie per le fattispecie fallimentari devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; eventuali determinazioni basate sulla formulazione incostituzionale sono rimuovibili d'ufficio in Cassazione.
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