Cassazione Penale, Sentenza n. 00309/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del GIP del 15/07/2025 con la quale era stata applicata a Pellegrini la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. (oltre alla misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p., oggetto di separato appello), in relazione ai reati di associazione per delinquere e di turbata libertà degli incanti (capi A e D). Il ricorso deduceva carenza di gravità indiziaria e mancanza di esigenze cautelari attuali, rilevando che le gare contestate risalgono al 2023 e che il Pellegrini avrebbe da tempo cessato ogni collaborazione con le società contestate, svolgendo solo attività immobiliare legittima; la difesa denunciava motivazione apparente e assenza di valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa ha infatti depositato l'ordinanza del GIP del 13/10/2025 con la quale è stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., fermo restando la misura interdittiva. Poiché la misura impugnata è stata revocata, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione, rendendo il ricorso inammissibile; la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, richiamando precedenti di legittimità che sanciscono che il sopraggiungere della carenza di interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
Norma menzionata come fondamento della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente; la misura interdittiva è rimasta in vigore mentre è stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio formale per la sintesi del motivo di ricorso nel rispetto delle disposizioni sulle comunicazioni tra gradi di giudizio.
Richiamato per segnalare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021)
Principio consolidato richiamato: la revoca di una misura cautelare coercitiva determina la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione relativa a quella misura e l'inammissibilità del ricorso; il sopraggiungere della carenza di interesse non comporta condanna alle spese.
Massime di principio
- La revoca, anche successiva, della misura cautelare oggetto di impugnazione determina in genere la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso relativo a quella misura.
- La sopravvenuta carenza di interesse esclude normalmente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, poiché non configura soccombenza sostanziale.
- Se rimangono altre misure cautelari in vigore (es. misure interdittive), il ricorso rimane aperto solo nei confronti delle misure non revocate; l'impugnazione deve essere adeguata rispetto all'oggetto effettivo contestato.
- Per evitare inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la difesa deve aggiornare tempestivamente il giudice sulle modifiche intervenute (es. revoche, attenuazioni) e, se interessa, proporre ricorso relativo alle misure ancora vigenti.
- Sulle questioni di merito (gravità indiziaria, attualità delle esigenze cautelari) il giudice di grado superiore decide solo se il profilo di interesse rimane attuale; la mera revoca rende superflua la decisione sul merito della misura revocata.
- La prova della cessazione di condotte rilevanti o del venir meno delle esigenze cautelari (es. documentazione che dimostri la fine delle collaborazioni contestate e la temporalità degli eventi) è strategica per ottenere revoche o per sostenere l'insussistenza delle esigenze cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →