Cassazione Penale, Sentenza n. 26342/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto nell'ambito di indagini per reati tributari su beni, rapporti bancari, immobili e denaro riconducibili a più indagati e a una società. Dopo un primo giudizio cautelare dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, il difensore ha proposto una nuova istanza di riesame allegando l'avvenuta esecuzione del sequestro, con indicazione di somme sequestrate presso la società, sul conto personale dell'indagato e somme distratte al Fondo Unico Giustizia. Il Tribunale del riesame ha però ritenuto di non poter provvedere perché la questione era già stata decisa in precedenza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, per un verso, violazione degli artt. 322 e 324 c.p.p. per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l'istanza nonostante l'avvenuto assolvimento dell'onere di allegare il verbale di esecuzione del sequestro; per altro verso, vizio di motivazione sulla non applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'ammissibilità del riesame e all'attualità dell'interesse ad impugnare. Per la società TSS s.r.l. il ricorso è stato ritenuto proposto senza procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della TSS s.r.l. per difetto di procura speciale, rilevando che il terzo interessato alla restituzione dei beni sequestrati deve conferire al difensore una procura speciale nelle forme dell'art. 100 c.p.p.; tale carenza attiene alla legittimazione processuale e impedisce l'esame dei motivi. Quanto a Eliseo Giovanni, il ricorso è stato accolto: la precedente ordinanza di inammissibilità del riesame era basata solo su una ragione procedurale, priva di apprezzamento del merito cautelare, e quindi non produceva preclusione da "giudicato cautelare". Poiché la nuova istanza era stata proposta entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'esecuzione del sequestro, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. Alle conseguenze economiche, la società è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il terzo interessato alla restituzione dei beni sequestrati il difensore deve essere munito di procura speciale nelle forme previste dalla norma; in mancanza il ricorso è inammissibile.
Richiamato quale parametro della disciplina del riesame avverso il sequestro preventivo e dei relativi oneri di proposizione.
Richiamato quale disciplina del riesame e della competenza del Tribunale del riesame; la Corte indica anche il comma 5 per la competenza del giudice del rinvio.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il terzo interessato, diverso dall'indagato o dall'imputato, che intenda proporre ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro preventivo deve conferire al difensore una procura speciale; la sola qualità di difensore non basta a radicare il potere di impugnazione.
- La mancanza della procura speciale nel ricorso del terzo determina inammissibilità immediata per difetto di legittimazione processuale, precludendo l'esame dei motivi di merito.
- La preclusione da "giudicato cautelare" opera solo quando la precedente decisione abbia comportato un effettivo apprezzamento di fatto o di diritto sul materiale probatorio e sull'imputazione provvisoria; non opera quando la decisione precedente abbia definito l'incidente cautelare per sole ragioni procedurali.
- Se la precedente declaratoria di inammissibilità del riesame si fonda su un vizio procedurale e non su una valutazione di merito, non vi è preclusione per una nuova istanza di riesame proposta nei termini dopo l'esecuzione del sequestro e la sua conoscenza legale.
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