Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40588/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 Ord. pen. perché il Tribunale avrebbe valutato come ostative circostanze estranee al giudizio prognostico: ha dato primato alla gravità della bancarotta fraudolenta (commessa in epoca risalente), all'assenza di iniziative risarcitorie e alla mancata prosecuzione dell'attività lavorativa prospettata, senza considerare adeguatamente il lungo periodo di astensione da reati successivo alla condanna, il lavoro svolto prima della domanda e le concrete difficoltà economiche che impediscono risarcimenti.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice a quo per un nuovo esame dell'istanza. La Corte ha statuito che il giudice di merito deve effettuare una valutazione prognostica centrata sui comportamenti e sulla situazione attuale del condannato dopo il fatto, che lo svolgimento dell'attività lavorativa e il risarcimento del danno non sono requisiti inderogabili per l'accesso all'affidamento in prova e che il Tribunale ha omesso di compiere l'istruttoria necessaria e di motivare adeguatamente l'esclusione del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    Deve essere effettuata una valutazione prognostica basata sui comportamenti e sulla situazione attuale del condannato dopo il fatto; non è sufficiente richiamare la gravità del reato commesso in passato. L'esame richiede l'accertamento di elementi positivi che consentano ragionevole previsione di reinserimento. Inoltre, lo svolgimento di attività lavorativa e l'esistenza di iniziative risarcitorie non sono requisiti indefettibili per concedere l'affidamento in prova, dovendosi considerare le concrete condizioni economiche e l'evoluzione della personalità del reo.

Massime di principio

  • Per l'accesso all'affidamento in prova va valutata la condotta del condannato dopo i fatti per i quali è stato condannato: l'epoca del reato e la lunga astensione da nuove condotte delittuose sono elementi positivi rilevanti.
  • La gravità del reato, sebbene rilevante come primo elemento di analisi, non può sostituire una valutazione prognostica degli elementi attuali che possano indicare ravvedimento e possibilità di reinserimento.
  • La mancanza di lavoro o il mancato risarcimento del danno non costituiscono di per sé ostacolo insormontabile: occorre verificare se tale situazione dipenda da cause non imputabili al richiedente (es. crisi del datore di lavoro) e valutare le condizioni economiche concrete.
  • Il giudice deve motivare specificamente come e perché gli elementi negativi prevalgano su quelli positivi emersi dall'istruttoria; carenze istruttorie o motivazionali legittimano l'annullamento e il rinvio.
  • Nel riesame il giudice deve compiere un'istruttoria completa (anche sulla compatibilità economica per eventuali risarcimenti) e basare la decisione su indicatori prognostici multipli (assenza di nuove denunzie, adesione a valori sociali, condotta attuale, attaccamento familiare, prospettive di risocializzazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.