Cassazione Penale, Ordinanza n. 05284/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Un soggetto detenuto aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'applicazione di misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale oppure la detenzione domiciliare. Il giudice di sorveglianza ha respinto le domande valorizzando il concreto pericolo di recidiva e la mancata fruizione dei permessi premio. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva che le doglianze miravano sostanzialmente a rivalutare in fatto la prognosi di attuale pericolosità, tema non sindacabile in sede di legittimità, e che i motivi erano comunque generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti perché diretti a contestare in fatto la valutazione di pericolosità attuale compiuta dal Tribunale di sorveglianza, oltre che generici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o degli indici di pericolosità personale già apprezzati dal giudice di merito o di sorveglianza.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e consentiti: la loro genericità o la loro estraneità al sindacato di legittimità comportano l'inammissibilità.
- La valutazione sulla sussistenza del concreto pericolo di recidiva, quando sorretta da motivazione non manifestamente illogica, è apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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