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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 26 di una procedura di gara in favore di altra impresa, con i verbali di gara e i chiarimenti relativi all’ammissione di dispositivi marchiati CE-IVDD anziché CE-IVDR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 26 disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, nonché i verbali di gara e, ove occorrente, i chiarimenti della stazione appaltante. La contestazione riguarda, in particolare, l’interpretazione della lex specialis e del capitolato tecnico, che prevedevano la marcatura CE-IVDR dei dispositivi, e l’ammissione da parte della stazione appaltante anche di dispositivi recanti la marcatura CE-IVDD. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, l’aggiudicazione o il subentro nel contratto, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e alla riserva di domanda risarcitoria. Il giudice ha rilevato la complessità tecnica delle questioni, senza anticipare nella fase cautelare una valutazione definitiva sui motivi dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse profili tecnici di complessità tali da richiedere un approfondimento nella fase di merito. Ha quindi accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito il 4 novembre 2026. Non è stata pronunciata, in questa fase, una sospensione espressa dell’aggiudicazione né una decisione sulla fondatezza delle censure relative alla marcatura CE-IVDR/CE-IVDD. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere accordata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze cautelari risultano adeguatamente soddisfatte dalla definizione ravvicinata della controversia.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nell’azione proposta per la declaratoria di inefficacia del contratto e per le conseguenti misure relative alla sorte del contratto.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di subentro dell’impresa ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto d’appalto.

Massime di principio

  • Quando una controversia di gara presenta profili tecnici di particolare complessità, il giudice cautelare può evitare di anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure e soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai limitati fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, l’annullamento o la sospensione sostanziale dell’atto impugnato, ma assicura una trattazione ravvicinata della controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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