Cassazione Civile, Ordinanza n. 02807/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società di servizi aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi ad attività di assistenza nella predisposizione di documentazione per domande di contributo/premio in ambito agricolo per gli anni 2004-2006. L'opposizione dell'impresa agricola era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello aveva invece revocato il decreto ingiuntivo e negato il credito, ritenendo non provato che le attività fatturate fossero diverse da quelle già rientranti nei compiti del centro di assistenza agricola o della sua società ausiliaria e, comunque, non dimostrati né l'an né il quantum delle prestazioni. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la precisa individuazione delle prestazioni svolte e la discussione sulla loro estraneità alle attività già remunerate da AVEPA; 2) violazione degli artt. 244 e 253 c.p.c. per aver giudicato i capitoli di prova testimoniali asseritamente generici; 3) ulteriore violazione degli artt. 244 e 253 c.p.c. per aver reputato generiche anche le deposizioni testimoniali e quindi inutilizzabili ai fini della prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, senza indicare correttamente il fatto storico omesso nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto ai motivi formulati come violazione di legge, la ricorrente non denunciava un errore nell'interpretazione astratta degli artt. 244 e 253 c.p.c., ma contestava soltanto la valutazione concreta delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. La Corte ha quindi confermato il principio per cui la valutazione delle prove e la scelta tra le risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il ricorrente indica un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la sua decisività; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve consistere in una deduzione di errore nell'interpretazione o applicazione della norma astratta, non nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Le doglianze sulla generica formulazione dei capitoli di prova, se in realtà mirano a contestare la valutazione di merito delle prove, non sono ammissibili in sede di legittimità.
La valutazione della specificità e della rilevanza delle risposte testimoniali appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere indicati specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve essere corredato degli atti e documenti rilevanti nei modi prescritti, a pena di inammissibilità delle doglianze che su di essi si basano.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'allegazione di un fatto storico decisivo non esaminato, non la mera contestazione della lettura delle prove.
- La denuncia di violazione di norme processuali sulla prova è inammissibile quando la parte mira, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e non a censurare l'interpretazione della norma astratta.
- La genericità dei capitoli di prova e la credibilità/pertinenza delle testimonianze sono profili rimessi al giudice di merito; in cassazione possono essere scrutinati solo sotto il profilo di un vero errore di diritto o di una motivazione mancante o illogica nei limiti consentiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e possono ricorrere i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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