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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14055/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la rilevanza del valore della refurtiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale l'esclusione della particolare tenuità del fatto sulla base del non modesto valore economico delle attrezzature sottratte e del fatto che l'imputato ne fosse stato trovato in possesso subito dopo essere uscito dal cantiere. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito sulla non lieve entità del valore della refurtiva era immune da evidenti illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi concreti, come il non modesto valore economico del bene sottratto e le modalità della condotta, incompatibili con la tenuità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione di merito sulla consistenza economica della refurtiva; il relativo apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del merito sull'apprezzamento della particolare tenuità del fatto o del valore della refurtiva.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di un valore economico non modesto del bene oggetto del tentativo di furto e di modalità esecutive che rendano la condotta non marginale.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. presuppone un danno o un lucro di entità realmente lieve; ove il giudice di merito motivi in modo non illogico sul valore non modesto della cosa sottratta, la censura è insindacabile in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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