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Sentenza

Sentenza del 11/09/2018 n. 5863 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Connivenza del cessionario nella frode - Impossibilità di esercitare la detrazione dell'imposta addebita in rivalsa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione soggettivamente inesistente, cioè un'operazione effettivamente eseguita ma fatturata da un soggetto diverso da quello che ha realmente effettuato la cessione o prestazione. Il cessionario può detrarre l'imposta solo se dimostra sia l'effettività dell'acquisto, anche sotto il profilo soggettivo, sia la propria buona fede, ossia l'assenza di consapevolezza o di colpevole ignoranza della frode.

La decisione

È stata affermata l'impossibilità per il cessionario di esercitare la detrazione dell'IVA esposta in fattura quando l'operazione è soggettivamente inesistente, salvo che egli provi l'effettiva riferibilità dell'acquisto al soggetto indicato e la propria buona fede. Il cedente resta comunque obbligato a versare l'IVA indicata in fattura ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972. Poiché il testo non specifica le parti e l'esito processuale formale, il vincitore processuale non può essere individuato con certezza; sul merito, la posizione favorevole è quella dell'Amministrazione finanziaria, se il contribuente non ha fornito le prove richieste.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    La norma impone al cedente o prestatore il versamento dell'IVA esposta in fattura anche quando l'operazione è inesistente o soggettivamente fittizia. Tale obbligo, tuttavia, non attribuisce automaticamente al cessionario il diritto di detrarre l'imposta, che presuppone un acquisto effettivo e riferibile al soggetto indicato in fattura.

Massime di principio

  • La mera presenza di una fattura e il pagamento dell'IVA al fornitore non sono sufficienti per ottenere la detrazione quando il fornitore indicato non coincide con l'effettivo cedente o prestatore.
  • In caso di operazione soggettivamente inesistente, il contribuente deve provare concretamente l'effettività dell'acquisto e la corrispondenza soggettiva dell'operazione.
  • Il contribuente deve inoltre dimostrare la propria buona fede, documentando di aver adottato verifiche e cautele ragionevoli sull'affidabilità del fornitore e sulla regolarità dell'operazione.
  • L'obbligo del cedente di versare l'IVA indicata in fattura e il diritto del cessionario alla detrazione sono piani distinti: il primo può sussistere anche quando il secondo è negato.
  • La conoscenza o la conoscibilità della frode, desumibile da anomalie quali prezzi anomali, fornitori privi di struttura, pagamenti irregolari o documentazione incoerente, può escludere la detrazione.

Testo integrale

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