Cassazione Penale, Ordinanza n. 09881/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato contestato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16/08/2024, emessa in applicazione della pena su richiesta delle parti, con condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro la sentenza che aveva recepito l'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi introducevano censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, erano generici. La Corte richiama il principio per cui, nel patteggiamento, l'accordo esonera l'accusa dall'onere della prova e la motivazione della sentenza può essere succinta, purché contenga una descrizione del fatto, il controllo sulla corretta qualificazione giuridica, il riferimento all'art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento immediato e la verifica della congruità della pena ai fini dell'art. 27 Cost. La Corte rileva che il giudice di merito si era attenuto a tali verifiche, rendendo la decisione incensurabile.
Norme richiamate
Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza che recepisce l'accordo.
Il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento immediato prima di recepire l'accordo delle parti.
art. 27 Cost.
La pena pattuita va controllata quanto alla sua congruità nei limiti dei principi costituzionali di finalità rieducativa.
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, la motivazione della sentenza può essere essenziale, purché dia conto della descrizione del fatto, della corretta qualificazione giuridica, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
- In sede di cassazione contro una sentenza di patteggiamento non sono ammissibili censure che contestino in modo generico o con argomentazioni incompatibili la struttura dell'accordo processuale recepito dal giudice.
- L'accordo tra le parti nel patteggiamento riduce il tema probatorio e rende la sentenza censurabile solo nei limiti del controllo di legittimità sulla regolarità del procedimento e sulla sussistenza dei presupposti legali.
- La verifica della congruità della pena pattuita deve essere condotta alla luce dei fini costituzionali della pena, ma non richiede una motivazione analitica equivalente a quella del giudizio ordinario.
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