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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01670/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, conclusosi con sentenza che aveva accertato la demanialità collettiva di una particella di terreno e, nel dispositivo, aveva dichiarato la nullità e inefficacia di ogni atto di disposizione del bene. L'attuale ricorrente, erede di uno dei primi attori, ha poi chiesto la correzione di quella sentenza per specificare che la declaratoria di nullità si riferiva a un determinato atto pubblico di donazione del 15.10.1985. Il Commissario ha però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di invalidità della donazione. Parallelamente, il ricorrente ha introdotto davanti al Tribunale di Cassino un autonomo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di donazione. In tale giudizio ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione deducendo, con un primo motivo, che le difese della controparte miravano a sovvertire il giudicato formatosi sulla sentenza commissariale e, con un secondo motivo, che occorreva stabilire se la domanda di nullità dell'atto dispositivo appartenesse alla giurisdizione ordinaria o a quella commissariale, oppure se vi fosse difetto assoluto di giurisdizione perché la nullità sarebbe già stata dichiarata nella sentenza del 2005. La resistente ha eccepito, tra l'altro, l'esistenza di decisioni dell'autorità ordinaria che avrebbero riconosciuto definitivamente la sua proprietà.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, escludendo che vi fosse giudicato interno ostativo, perché la domanda proposta davanti al Tribunale di Cassino non era mera riproposizione della precedente istanza di correzione, ma nuova e autonoma domanda giudiziale. Nel merito della questione di giurisdizione, ha affermato che appartiene al giudice ordinario la cognizione della domanda di nullità dell'atto di donazione proposta in via autonoma, fuori dal procedimento principale di accertamento della qualitas soli. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la giurisdizione commissariale sugli usi civici opera per le domande che richiedano in via principale l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti civici, nonché per le domande connesse solo se proposte nell'ambito dello stesso procedimento di accertamento. Quando invece la questione sulla validità dell'atto dispositivo viene sollevata in un autonomo giudizio, dopo l'avvenuto accertamento della natura demaniale del bene, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Di conseguenza, il regolamento è stato deciso affermando la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti sono state rimesse per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    richiamato come base dell'istanza di correzione della sentenza commissariale, ma la Corte non ne ricava una giurisdizione speciale sulla domanda autonoma di nullità dell'atto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito con cui è stata proposta al Tribunale la domanda autonoma di declaratoria di nullità.

  • art. 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    delimita la giurisdizione speciale del Commissario agli usi civici alle controversie che richiedono in via principale l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico; le domande autonome di nullità di atti dispositivi esulano da tale giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione speciale del Commissario per la liquidazione degli usi civici ricorre quando la decisione richiede in via principale l'accertamento della qualitas soli o di altri profili essenziali dei diritti civici; se tale accertamento è già stato definitivamente compiuto, la controversia successiva verte sull'interpretazione del giudicato e non sull'esistenza del diritto civico.
  • Le domande connesse all'accertamento della demanialità civica possono attrarre la giurisdizione commissariale solo se proposte nell'ambito del medesimo procedimento in cui il Commissario decide sulle materie a lui devolute; se sono introdotte autonomamente in un giudizio distinto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se proposto dalla stessa parte che ha introdotto il giudizio di merito, purché sussistano ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione e vi sia un interesse concreto e attuale a una decisione definitiva delle Sezioni Unite.
  • Non si forma preclusione da giudicato interno sulla giurisdizione quando il nuovo giudizio non è mera riproposizione della causa originaria, ma riguarda una domanda diversa e autonoma, anche se collegata al medesimo rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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